Asilo: revoca dell’ammissione provvisoria

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Asilo: revoca dell’ammissione provvisoria

In una sentenza di principio1, il Tribunale amministrativo federale stabilisce che in caso di revoca dell’ammissione provvisoria la Segreteria di Stato della migrazione deve sempre applicare il principio di proporzionalità. Constata inoltre che nel corso degli anni l’ammissione provvisoria ha subito considerevoli adeguamenti legislativi intesi a migliorare lo statuto delle persone ammesse a questo titolo.

La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) verifica periodicamente se le condizioni per l’ammissione provvisoria sono ancora soddisfatte; se questi presupposti non sono più adempiuti, revoca l’ammissione provvisoria e ordina l’esecuzione dell’allontanamento. Per costante giurisprudenza, l’ammissione provvisoria può essere revocata, in linea di massima, soltanto se l’esecuzione dell’allontanamento è lecita, se il cittadino straniero interessato ha la possibilità di trasferirsi in uno Stato terzo o di rientrare nel suo Paese d’origine o nell’ultimo Paese di residenza e se l’allontanamento è ragionevolmente esigibile. Tocca dunque all’autorità competente verificare che queste tre condizioni siano cumulativamente adempiute. Dopo aver esaminato il sussistere di queste condizioni, la SEM deve ancora soppesare gli interessi privati e pubblici in presenza.

Costante evoluzione
Nella sua sentenza di principio, il Tribunale amministrativo federale (TAF) ripercorre l’evoluzione dell’istituto dell’ammissione provvisoria, la quale conferisce viepiù prerogative e sottolinea che l’esame al quale la SEM deve procedere in caso di revoca di tale statuto differisce da quello da effettuarsi al momento della concessione. Difatti, la perdita del beneficio dell’ammissione provvisoria, che dal punto di vista del diritto di soggiorno può aver costituito la base per la pianificazione del proprio futuro, può comportare cambiamenti incisivi nella situazione di persone che soggiornano legalmente da molti anni. Su questi presupposti, il Tribunale ha sancito che il principio di proporzionalità, già applicabile in materia di revoca dei permessi di soggiorno, deve essere considerato anche nelle procedure di revoca dell’ammissione provvisoria ai sensi dell’articolo 84 capoverso 2 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI).

Applicazione del principio di proporzionalità nella fattispecie
Nella fattispecie, dopo aver soppesato i sussistenti interessi, il Tribunale ha ritenuto che l’ammissione provvisoria non deve essere revocata, considerati in particolare l’età dell’interessato, la durata del suo soggiorno nel nostro Paese, il suo livello di integrazione e il fatto che è incensurato e non è oggetto di procedure esecutive né di atti di carenza di beni.

Questa sentenza è definitiva e pertanto non può essere impugnata dinanzi al Tribunale federale.

Fonte: https://www.bvger.ch/bvger/it/home/media/medienmitteilungen-2020/asylurteilzuraufhebungdervorlaufigenaufnahme.html


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