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70°anniversario della Convenzione del 1951 sullo statuto dei rifugiati

Nel 2021 ricorre il 70° anniversario dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) e della Convenzione del 1951 sullo statuto dei rifugiati.

La Convenzione fu conclusa a Ginevra nel 1951. È entrata in vigore in Svizzera il 21 aprile 1955.

La Convenzione sullo status dei rifugiati del 1951 costituisce il documento legale fondamentale che sta alla base del lavoro dell’UNHCR. Firmata da 144 Stati contraenti, definisce il termine “rifugiato” e specifica tanto i diritti dei migranti forzati quanto gli obblighi legali degli Stati di proteggerli. Il principio fondamentale è quello del non-refoulement, che afferma che nessun rifugiato può essere respinto verso un Paese in cui la propria vita o libertà potrebbero essere seriamente minacciate. Oggi è ormai considerato una norma di diritto internazionale consuetudinario.

Perché la Convenzione è importante?

È stato il primo vero accordo internazionale che copre gli aspetti più fondamentali della vita di un rifugiato. Ha definito una serie di diritti umani fondamentali che dovrebbero essere almeno equivalenti alle libertà di cui godono i cittadini stranieri che vivono legalmente in un dato paese e in molti casi a quelle dei cittadini di quello stato. Ha riconosciuto la portata internazionale delle crisi dei rifugiati e la necessità della cooperazione internazionale, compresa la condivisione degli oneri tra gli stati, nell’affrontare il problema.

Cosa contiene la Convenzione del 1951?

Definisce il significato del termine “rifugiato”. Delinea i diritti di un rifugiato, tra cui la libertà di religione e di movimento, il diritto al lavoro, all’istruzione e all’accesso ai documenti di viaggio, ma sottolinea anche gli obblighi del rifugiato nei confronti del governo ospitante. Una disposizione chiave stabilisce che i rifugiati non devono essere rimandati, o respinti, in un paese dove temono di essere perseguitati. Essa indica anche le persone o i gruppi di persone che non sono coperti dalla Convenzione.

Cosa contiene il protocollo del 1967?

Rimuove le limitazioni geografiche e temporali scritte nella Convenzione originale, in base alle quali soprattutto gli europei coinvolti in eventi accaduti prima del 1° gennaio 1951, potevano richiedere lo status di rifugiato.

Chi è un rifugiato?

L’articolo 1 della Convenzione definisce il rifugiato come una persona che si trova fuori dal suo paese di nazionalità o di residenza abituale; ha un fondato timore di essere perseguitato a causa della sua razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o opinione politica; e non può o non vuole avvalersi della protezione di quel paese, o ritornarvi, per paura di essere perseguitato.

Cos’è la protezione?

I governi sono responsabili dell’applicazione delle leggi di un paese. Quando non sono in grado o non vogliono farlo, spesso durante un conflitto o un’agitazione civile, le persone i cui diritti umani fondamentali sono minacciati fuggono dalle loro case, spesso in un altro paese, dove possono essere classificati come rifugiati ed aver garantiti i diritti fondamentali.

Chi protegge i rifugiati?

I governi ospitanti sono i primi responsabili della protezione dei rifugiati e i 140 membri che aderiscono alla Convenzione e/o al Protocollo sono obbligate a metterne in pratica le disposizioni.

La Convenzione è ancora rilevante per il nuovo millennio?

Sì. È stata originariamente adottata per affrontare le conseguenze della seconda guerra mondiale in Europa e le crescenti tensioni politiche tra Est e Ovest. Ma anche se la natura dei conflitti e i modelli di migrazione sono cambiati nei decenni successivi, la Convenzione si è dimostrata notevolmente resistente nell’aiutare a proteggere circa 50 milioni di persone in tutti i tipi di situazioni. Finché persisterà la persecuzione di individui e gruppi, ci sarà bisogno della Convenzione.

Fonte: https://www.unhcr.org/news/stories/2001/6/3b4c06578/frequently-asked-questions-1951-refugee-convention.html

Trovi la Convenzione sullo statuto dei rifugiati al seguente indirizzo: https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1955/443_461_469/it


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Asilo/ Protezione dalla persecuzione

Qualità di rifugiato

Basandosi sulla Convenzione di Ginevra sullo statuto dei rifugiati, la legge svizzera sull’asilo definisce chi può essere riconosciuto come rifugiato. Secondo queste basi legali sono rifugiati le persone che nel loro Paese di origine sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche. Può dunque essere considerato un rifugiato soltanto chi

  • è attualmente esposto a seri pregiudizi o ha fondato timore di esservi esposto in un prossimo futuro,
  • è perseguitato in modo mirato per uno dei motivi di cui sopra,
  • non ottiene protezione dal Paese di origine e
  • non dispone di alcuna possibilità di fuga all’interno del suo Paese di origine.

La procedura d’asilo

La Segreteria di Stato della migrazione esamina in modo individuale e circostanziato ogni domanda d’asilo. Con la più recente modifica della legge sull’asilo, entrata in vigore il 1° marzo 2019, le procedure d’asilo sono state nettamente accelerate. La Svizzera è ora suddivisa in sei regioni procedurali in cui i richiedenti l’asilo sono registrati, le domande d’asilo sono esaminate e le relative procedure sono per lo più concluse.

Dal 12 dicembre 2008 la Svizzera applica anche la procedura Dublino. L’Accordo di associazione a Dublino disciplina la competenza di un determinato Stato Dublino per il trattamento di una domanda d’asilo. Lo Stato competente per il trattamento di una domanda d’asilo è quello in cui è stata presentata la prima domanda.

Fonte: https://www.sem.admin.ch/sem/it/home/asyl/asyl.html


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Asilo: statistica 2020

La pandemia di coronavirus ha provocato un calo della migrazione legata all’asilo: nel 2020 la Svizzera ha registrato 11 041 domande d’asilo, ossia il 22,6 per cento in meno rispetto all’anno precedente. Per il 2021 la Segreteria di Stato della migrazione prevede circa 15 000 (± 1500) nuove domande d’asilo.

Nel 2020 sono state presentate in Svizzera 11 041 domande d’asilo, ossia 3228 in meno che nel 2019. Questa diminuzione va ricondotta in prima linea alle restrizioni di viaggio a livello internazionale a causa del coronavirus.

Principali Paesi di provenienza

Anche nel 2020, il principale Paese di provenienza delle persone che hanno chiesto asilo in Svizzera è stata l’Eritrea con 1917 domande.

Di queste, però, 366 sono imputabili a ricongiungimenti familiari, 1173 a nascite e 167 a domande multiple. Pertanto le nuove domande d’asilo presentate da persone di origine eritrea sono 211.

Gli altri maggiori Paesi di provenienza sono stati l’Afghanistan (1438 domande primarie e 243 domande secondarie), la Turchia (730 domande primarie e 471 secondarie), l’Algeria (973 domande primarie e 15 secondarie) e la Siria (371 domande primarie e 533 secondarie).

Casi liquidati in prima istanza

Nel 2020 la SEM ha liquidato in prima istanza 17 223 domande d’asilo. 5409 persone hanno ottenuto l’asilo, elevando la quota di riconoscimento (concessione dell’asilo) al 33,3 per cento (2019: 31,2%). La quota di protezione (concessione dell’asilo e ammissione provvisoria successivamente a una decisione di prima istanza) è stata pari al 61,8 per cento (2019: 59,3%). La SEM ha inoltre continuato a ridurre il numero di casi pendenti in prima istanza. Il numero di casi pendenti da trattare secondo la vecchia legge è stato ridotto di 5189 unità per attestarsi a 425 casi. Alla fine dell’anno vi erano ancora 3852 casi di asilo pendenti in prima istanza, il che corrisponde al livello più basso dall’introduzione dell’attuale metodo di rilevazione nel 1994.

Nel 2020, 1051 persone hanno lasciato volontariamente la Svizzera (2019: 1631). 1518 persone sono state allontanate verso il loro Paese d’origine o verso un Paese terzo (2019: 2985) e 715 verso uno Stato Dublino (2019: 1521). Il calo del numero di partenze è una conseguenza della pandemia di COVID-19 e delle restrizioni dell’entrata e del traffico aereo che ne conseguono.

Reinsediamento

Il 29 maggio 2019 il Consiglio federale ha adottato un piano di attuazione del programma di reinsediamento, che prevede il proseguimento della politica della Svizzera in questo settore. In virtù di questo piano il Consiglio federale deve stabilire su base biennale un contingente esatto di persone da reinsediare, oscillante di volta in volta tra 1500 e 2000 rifugiati. Per il periodo 2020-2022 questo contingente è di al massimo 1600 rifugiati particolarmente vulnerabili. Nel 2020 l’attuazione del programma è stata fortemente condizionata dalle restrizioni d’entrata legate al coronavirus – le entrate sono state interamente sospese durante parecchi mesi. Nel 2020 nel contesto del reinsediamento sono state accolte 330 persone.

Dublino

Nel 2020 la Svizzera ha accolto 70 richiedenti l’asilo minorenni non accompagnati (RMNA) giunti direttamente da campi profughi greci. Questi RMNA avevano tutti dei parenti in Svizzera e hanno potuto ottenere la protezione del nostro Paese nel quadro del regolamento Dublino III. Accogliendo una ventina di bambini e ragazzi, la Svizzera ha inoltre partecipato all’operazione coordinata a livello europeo per l’evacuazione di 400 minorenni dopo l’incendio nel campo profughi di Moria, sull’isola greca di Lesbo.

Domande d’asilo: prospettive per il 2021

Sulla base degli sviluppi più probabili per il 2021, la SEM prevede per l’anno corrente circa 15 000 (± 1500) nuove domande d’asilo. Alla luce dei numerosi focolai di crisi e di conflitti in Medio Oriente e sul continente africano, il potenziale migratorio resta elevato; non si può pertanto escludere un nuovo aumento delle domande d’asilo nel 2021, ma al tempo stesso non si può nemmeno escludere un nuovo calo dovuto alle misure per contenere i contagi da COVID-19.

Fonte: https://www.sem.admin.ch/sem/it/home/sem/medien/mm.msg-id-82180.html


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La tutela dei diritti nel quadro del sistema di Dublino

Ne parleranno Francesco Maiani, Professore di diritto europeo nell’Università di Losanna

e

Valerio Prato, Migration Officer al Servizio Sociale Internazionale (SSI) – Svizzera

lunedì 21.01.2019, 17.30–19.30, Aula A12, Palazzo rosso, Campus USI

L’appuntamento s’inserisce nel quadro dei seminari proposti dalla Fondazione Azione Posti Liberi e dall’Istituto di diritto dell’USI (IDUSI) per conoscere i molteplici strumenti di protezione giuridica ai richiedenti l’asilo previsti dal diritto della migrazione.

Per iscrizioni e ulteriori dettagli vi invitiamo a fare riferimento  al flyer allegato

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Come garantire una tutela effettiva ai richiedenti l’asilo più vulnerabili?

Ne parleranno Denise Graf, giurista esperta in diritto d’asilo, e Rosario Mastrosimone, giurista presso il Servizio giuridico di SOS Ticino

mercoledì 14.11.2018, 17.30–19.30, Aula A11, Palazzo rosso, Campus USI

L’appuntamento s’inserisce nel quadro dei seminari proposti dalla Fondazione Azione Posti Liberi e dall’Istituto di diritto dell’USI (IDUSI) per conoscere i molteplici strumenti di protezione giuridica ai richiedenti l’asilo previsti dal diritto della migrazione.

Ulteriori dettagli nel flyer allegato

IDUSI-seminario-migrazione-2018_A5


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