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Dublino III

Dublino III è un regolamento dell’Unione Europea (n. 604/2013) che stabilisce quale Stato membro è competente per esaminare una domanda d’asilo. La Svizzera, pur non essendo membro UE, ha aderito agli Accordi di Schengen/Dublino nel 2008, il che la integra pienamente in questo sistema.

La prima convenzione fu firmata a Dublino, in Irlanda, il 15 giugno 1990.

La registrazione è già stata effettuata in un altro paese aderente al regolamento di Dublino prima della Svizzera.

Uno Stato Dublino è uno Stato membro dell’accordo Dublino III. Si tratta di tutti i 27 Stati dell’Unione Europea (UE) e di 4 Stati associati: la Svizzera, il Liechtenstein, la Norvegia e l’Islanda. La procedura Dublino stabilisce quale Stato membro è competente per l’esame di una domanda d’asilo. A tal fine, è generalmente determinante in quale paese Dublino la persona richiedente asilo è stata registrata per la prima volta.

Perché è competente un altro Paese?

Se è già stata presentata una domanda di asilo in un altro paese aderente al regolamento di Dublino, di norma la competenza spetta al paese in cui è stata presentata la prima domanda di asilo.

All’arrivo in un paese Dublino, vengono rilevate le impronte digitali e registrate nella banca dati EURODAC, accessibile a tutti i paesi Dublino, per determinare quale stato è competente per l’esame della domanda d’asilo. Non è raro che questo avvenga contro la volontà della persona, che si trova così registrata in un paese in cui era solo di passaggio e in cui non intendeva richiedere asilo.

 Se un richiedente asilo entra nell’area di Dublino con un visto, il paese che ha rilasciato il visto è competente per l’esame della domanda di asilo.

Hai ricevuto una decisione di non ammissibilità (NEE) ai sensi del regolamento di Dublino in Svizzera. La competenza spetta a un altro Paese. Cosa succede adesso?

Le persone soggette al regolamento Dublino III non rientrano né nella procedura accelerata né in quella ampliata del sistema d’asilo svizzero, ma vengono trattate separatamente nell’ambito della procedura Dublino. Queste persone non ricevono una decisione d’asilo ordinaria, bensì una decisione di non entrata in materia, poiché la competenza per l’esame della loro domanda spetta a un altro paese Dublino.

Dopo aver ricevuto una decisione di non entrata in materia, si hanno cinque (5) giorni di tempo per presentare ricorso al Tribunale amministrativo federale. Se non si dispone di una rappresentanza legale e si desidera presentare ricorso, è possibile compilare il nostro modulo di contatto. Cercheremo di supportarvi con una consulenza o nella presentazione del ricorso.

Inizia il termine di Dublino

Il termine per il trasferimento inizia a decorrere a partire dalla data della sentenza (negativa) del Tribunale amministrativo federale.

Il termine per il trasferimento decorre dal giorno in cui lo Stato di Dublino competente acconsente alla riammissione della persona. Tale termine è indicato nell’ultima pagina della decisione.

Termine di 6 mesi. Espulsione possibile in qualsiasi momento

Obbligo di presenza e firma periodica nel centro di accoglienza

Presentarsi agli appuntamenti con le autorità

Espulsione possibile in qualsiasi momento

Procedura di asilo o proroga dei termini