Note metodologiche
Questo glossario รจ stato elaborato con focus sul contesto giuridico e procedurale svizzero. I termini con virgolette nel titolo indicano categorie d’uso comune ma prive di riconoscimento giuridico formale. Le definizioni fanno riferimento alla legislazione vigente alla data di redazione. Per aggiornamenti normativi si raccomanda di consultare il sito del Segretariato di Stato della Migrazione (SEM) e dell’UNHCR.
Principali riferimenti normativi: Legge sull’asilo (LAsi) โข Legge sugli stranieri e l’integrazione (LStrI) โข Convenzione di Ginevra del 1951 โข Regolamento (UE) n. 604/2013 (Dublino III) โข Costituzione federale svizzera, art. 12.
0-9
- “Migrante economico”
- Nel diritto internazionale non esiste la categoria giuridica di “migrante economico”. ร un termine sociologico usato spesso per distinguere chi scappa dalla povertร da chi scappa dalla guerra. Tuttavia, il confine รจ spesso labile e ogni domanda di asilo deve essere valutata individualmente.
- “Rifugiato climatico”
- La Convenzione di Ginevra del 1951 non menziona il clima o i disastri naturali tra i motivi di persecuzione. Pertanto, chi scappa da una siccitร o dall’innalzamento del livello del mare non puรฒ tecnicamente ricevere lo status di rifugiato. Tuttavia, se il disastro ambientale causa una situazione tale da rendere il rimpatrio inesigibile o pericoloso per l’incolumitร , la SEM puรฒ concedere un permesso F. Un punto di svolta รจ arrivato dal Comitato per i diritti umani dell’ONU con il caso Teitiota (Kiribati/Nuova Zelanda): gli Stati non possono espellere persone verso Paesi dove il cambiamento climatico rappresenta una minaccia immediata per la vita.
A
- Aiuto al ritorno
- Consulenza e sostegno finanziario per chi accetta di lasciare la Svizzera volontariamente. Rappresenta un’alternativa al rimpatrio forzato, con incentivi economici per facilitare la partenza.
- Aiuto d’urgenza
- Le persone colpite da una decisione di rinvio perdono il diritto di lavorare e sono escluse dall’assistenza sociale ordinaria, anche quando il loro bisogno di protezione non viene negato (come nelle decisioni NEM Dublino). Possono richiedere solo l’aiuto d’urgenza, previsto dall’art. 12 della Costituzione federale per garantire la sopravvivenza dignitosa. Si tratta di un sostegno minimo, erogato quasi sempre in natura โ come buoni d’acquisto, vaschette di cibo preconfezionato, kit igienici โ e raramente in contanti (circa 10 franchi al giorno o meno). Progettato come incentivo alla partenza, con controlli amministrativi frequenti e talvolta quotidiani, nella pratica questa forma di aiuto si protrae spesso per anni.
- Apolide
- Si definisce apolide una persona che nessun Stato riconosce come propria cittadina secondo la propria legislazione. Non possiede quindi la nazionalitร di alcun paese. Le cause dell’apolidia sono molteplici: discriminazioni basate su etnia, razza, religione o genere; lacune nelle leggi sulla cittadinanza; la nascita di nuovi Stati o trasferimenti di territori. Le conseguenze sono gravi, perchรฉ molti diritti fondamentali โ come l’accesso all’istruzione, al lavoro o alla sanitร โ dipendono dalla nazionalitร . Secondo l’UNHCR, nel 2023 circa 4,4 milioni di persone nel mondo vivevano in questa condizione. Gli apolidi godono di una protezione specifica prevista dalla Convenzione del 1954 sullo statuto degli apolidi. In Svizzera, chi viene riconosciuto apolide dal SEM ha diritto a un permesso B.
- Asilo
- La protezione accordata da uno Stato a uno straniero a causa della sua qualitร di rifugiato. In Svizzera, รจ regolato dalla LAsi (Legge sull’asilo). Chi ottiene l’asilo riceve il permesso B rifugiato e puรฒ riunire subito la famiglia, lavorare e accedere all’assistenza sociale ordinaria.
- Assistenza sociale
- Sostegno finanziario per chi non ha risorse. Per i richiedenti asilo (Permesso N) e gli ammessi provvisori (Permesso F), l’importo รจ spesso inferiore a quello erogato ai cittadini svizzeri, con tariffe forfettarie destinate a coprire il sostentamento.
- Audizione / Verbale
- L’intervista determinante condotta dalla SEM, nel corso della quale la persona racconta i suoi “motivi d’asilo”. ร il momento centrale della procedura: quanto viene dichiarato in questa sede costituisce la base principale per la decisione.
C
- Cantone di attribuzione
- Il cantone svizzero al quale viene assegnata una persona richiedente asilo dopo la fase di accoglienza nei centri federali. L’attribuzione avviene secondo una chiave di riparto tra i cantoni. Da quel momento, il cantone diventa responsabile dell’alloggio, dell’assistenza e del follow-up della procedura.
- Centri federali d’asilo (CFA)
- Strutture gestite dalla Confederazione in cui si svolge la procedura accelerata di asilo, introdotta con la riforma del 2019. Le persone vi soggiornano fino a 140 giorni. In questi centri vengono effettuate le registrazioni, le audizioni e le prime decisioni. Se la procedura non si conclude entro i termini, la persona viene attribuita a un cantone.
- CNPT โ Commissione nazionale per la prevenzione della tortura
- Organo indipendente svizzero che monitora le condizioni delle persone private della libertร , incluse quelle sottoposte a misure coercitive in ambito migratorio. Ha in particolare il ruolo di osservatrice durante i voli speciali di rimpatrio, verificando che non vengano violati diritti fondamentali.
- Colloquio di Dublino
- Il colloquio di Dublino รจ un’audizione condotta dalla Segreteria di Stato della migrazione (SEM) nelle prime fasi della procedura d’asilo in Svizzera, e ha una funzione specifica: determinare quale paese รจ competente per esaminare la domanda.ย All’arrivo in un Centro federale d’asilo, i richiedenti sostengono diversi colloqui con collaboratori della SEM, che cercano anzitutto di accertarne l’identitร e di stabilire se la Svizzera sia competente per la loro domanda. Il colloquio di Dublino รจ quello specificamente dedicato a questo secondo aspetto: si raccolgono informazioni sul percorso migratorio della persona, sui paesi attraversati e su eventuali domande di asilo giร presentate altrove. In parallelo, viene consultata la banca dati Eurodac, che contiene le impronte digitali dei richiedenti asilo registrati negli Stati dell’area Dublino. Il colloquio di Dublino non riguarda il merito della domanda d’asilo (le ragioni della fuga, i rischi nel paese d’origine), ma รจ una fase procedurale preliminare per stabilire chi deve esaminare quella domanda.
Cosa succede dopo
Se risulta che la domanda d’asilo era giร stata presentata in un altro Stato dello spazio Dublino, il richiedente viene di regola rinviato in quello Stato. In questo caso la SEM emette una decisione di non entrata nel merito (NEM) e avvia la procedura di trasferimento verso il paese competente.
Il colloquio sulla partenza
Nella procedura Dublino, il colloquio per la partenza viene condotto soprattutto in vista della successiva consegna allo Stato Dublino competente. Di norma viene tenuto entro 24 ore dalla notifica della decisione, per accertare e documentare la disponibilitร della persona a partire.
- Convenzione di Ginevra del 1951
- Il trattato internazionale fondamentale in materia di protezione dei rifugiati, integrato dal Protocollo del 1967. Definisce chi รจ un rifugiato, quali diritti spettano a queste persone e quali obblighi hanno gli Stati firmatari. In particolare, stabilisce il principio di non-refoulement. La Svizzera รจ parte contraente e ha incorporato i principi della Convenzione nella propria legislazione (LAsi).
- Curatela / Curatore
- In Svizzera, la protezione dei minori non accompagnati รจ fortemente istituzionalizzata attraverso le autoritร regionali di protezione (ARP). Per ogni minorenne non accompagnato viene nominato un curatore, figura istituzionale che lo accompagna e sostiene per tutta la procedura d’asilo o di accoglienza.
D
- Detenzione amministrativa
- In Svizzera, la legge permette di detenere fino a un massimo di 18 mesi una persona straniera in situazione di soggiorno irregolare, ai fini del suo rinvio, anche senza che abbia commesso reati penali (12 mesi per i minori tra i 15 e i 18 anni). Questa misura puรฒ riguardare anche rifugiati il cui bisogno di protezione non รจ negato. Il diritto internazionale raccomanda che sia usata solo come ultimo ricorso, prevedendo alternative quali la consegna di documenti d’identitร , l’obbligo di presentarsi periodicamente, l’assegnazione alla residenza o la cauzione.
E
- Effetto sospensivo
- Il diritto di rimanere in Svizzera fino alla decisione su un ricorso. Se viene tolto, la persona puรฒ essere espulsa anche se il giudice non ha ancora deciso definitivamente. La sospensione dell’effetto sospensivo รจ una misura grave che puรฒ essere impugnata.
- Eurodac
- Banca dati europea che raccoglie le impronte digitali dei richiedenti asilo e di alcune categorie di migranti in situazione irregolare. Permette di verificare se una persona ha giร presentato domanda d’asilo in un altro Paese europeo o ha attraversato irregolarmente la frontiera di un altro Stato membro. ร uno strumento chiave per l’applicazione del Regolamento di Dublino.
I
- Ingresso o soggiorno irregolare
- Secondo la Legge sugli stranieri e l’integrazione, entrare in Svizzera senza autorizzazione รจ considerato illegale e punibile. Su questa base, gli ingressi irregolari sono spesso etichettati come “soggiorno illegale”. Tuttavia, i richiedenti asilo sono spesso costretti a entrare irregolarmente per cercare protezione: il diritto internazionale impone agli Stati di non sanzionarli penalmente, purchรฉ si presentino tempestivamente alle autoritร . Chiedere asilo non รจ un atto illegale, nemmeno attraversando una frontiera senza permesso. Per il carattere stigmatizzante del termine “illegale”, si consiglia di preferire “irregolare”.
- Integrazione
- Processo attraverso il quale una persona straniera si inserisce nella societร svizzera. I criteri di integrazione โ come la conoscenza di una lingua nazionale, la partecipazione alla vita economica e il rispetto dell’ordinamento giuridico โ sono rilevanti per l’accesso ai permessi piรน stabili (B, C) e per alcune decisioni nell’ambito della procedura d’asilo. In Svizzera, l’integrazione รจ regolata dalla Legge sugli stranieri e l’integrazione (LStrI).
L
- Legge federalesugli stranieri e la loro integrazione(LStrI)
- La legge che regola l’entrata, il soggiorno e l’allontanamento degli stranieri in Svizzera, incluse le ammissioni provvisorie.
- Legge sull’asilo (LAsi)
- La legge federale svizzera che disciplina lโintera procedura dโasilo in Svizzera, il riconoscimento dello statuto di rifugiato e le condizioni di soggiornoย per i richiedenti.
M
- Migrante
- Persona che si sposta fuori dal proprio paese di residenza, sia per motivi di lavoro o di studio, sia per ricongiungersi con la propria famiglia o per fuggire dal proprio paese. Il termine viene oggi usato sempre piรน spesso in modo dispregiativo, per negare il bisogno di protezione di chi si sposta. Per ricordare che i rifugiati hanno diritti specifici, organismi come l’UNHCR propongono di distinguere tra rifugiati e migranti. Nella realtร , perรฒ, tra queste due situazioni esiste un’ampia zona intermedia.
- Minore non accompagnato/a (RMNA)
- Si definisce minore non accompagnato/a (MNA) una persona di etร inferiore ai 18 anni che si trova fuori dal proprio paese d’origine senza essere accompagnata da un genitore o da un rappresentante legale. Ha diritto a misure speciali di protezione durante tutto il procedimento d’asilo: nomina di una persona di fiducia, audizioni adattate alla sua etร , condizioni di alloggio e accompagnamento adeguate. Tali garanzie sono previste dalla Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia.
- Misure coercitive
- La carcerazione amministrativa e altre misure per facilitare l’espulsione di chi non collabora o rischia di rendersi irreperibile. Si basano sul Regolamento della legge cantonale di applicazione delle norme federali concernenti le misure coercitive in materia di diritto degli stranieri (RLamc). La Polizia cantonale e il Giudice delle misure coercitive gestiscono le procedure. Prima dell’applicazione, la persona ha diritto di essere sentita, salvo rischio imminente di fuga. Tali misure sono attuate solo se necessarie e nel rispetto dei principi di proporzionalitร e legalitร .
- Motivi d’asilo
- I fatti che giustificano il timore di persecuzione e che una persona deve esporre durante l’audizione. Devono essere esposti in modo credibile e coerente. Secondo la Convenzione di Ginevra, i motivi riconosciuti sono: razza, religione, nazionalitร , appartenenza a un determinato gruppo sociale e opinioni politiche.
N
- NEM โ Non entrata in materia
- Quando la SEM rifiuta di esaminare la domanda d’asilo nel merito. Avviene spesso per motivi legati al Regolamento di Dublino (un altro Stato รจ ritenuto competente) o quando la persona non collabora. In caso di NEI Dublino, la persona perde il diritto all’assistenza sociale e puรฒ ricevere solo l’aiuto d’urgenza.
P
- Paese terzo sicuro
- Per “paese terzo sicuro” si intende un paese che tratta il richiedente protezione internazionale in conformitร a precisi principi: la vita e la libertร non sono minacciate per motivi di razza, religione, nazionalitร o opinione politica; non sussistono rischi di danno grave; viene rispettato il principio di non-refoulement sancito dalla Convenzione di Ginevra; รจ vietata la tortura e i trattamenti inumani o degradanti; ed esiste la possibilitร concreta di richiedere lo status di rifugiato e di ricevere protezione in caso di riconoscimento.
il paese terzo sicuro รจ uno strumento che permette alla Svizzera di non esaminare una domanda d’asilo quando esiste giร un altro paese considerato idoneo ad accogliere e proteggere la personaย ma questo non puรฒ essere applicato in modo meccanico, senza verificare la situazione concreta di ogni individuo.
La Corte europea dei diritti dell’uomo ha affermato che, in tutti i casi di spostamento verso un paese terzo senza esame della domanda nel merito, lo Stato รจ comunque tenuto a valutare se vi sia il rischio reale che il richiedente si veda negare l’accesso a una procedura d’asilo adeguata e sia esposto al rischio di essere rimandato nel paese di persecuzione. Se le garanzie risultano insufficienti, sussiste l’obbligo di non trasferire il richiedente.
- Permesso B (rifugiato)
- Permesso di dimora rilasciato a chi ottiene il riconoscimento dello status di rifugiato e l’asilo in Svizzera. Garantisce il diritto al ricongiungimento familiare immediato, l’accesso al lavoro e all’assistenza sociale ordinaria. Gli spostamenti all’estero sono permessi, tranne verso il paese d’origine. Dopo dieci anni (o cinque in caso di integrazione particolarmente riuscita) รจ possibile richiedere il permesso C.
- Permesso C
- Permesso di domicilio, il titolo di soggiorno piรน stabile in Svizzera, che non รจ soggetto a rinnovo periodico. Per i rifugiati riconosciuti, รจ accessibile dopo cinque anni di soggiorno con integrazione particolarmente riuscita, o dopo dieci anni in generale. Per le persone con permesso F, il percorso รจ piรน lungo e sottoposto a criteri piรน stringenti.
- Permesso F (ammissione provvisoria)
- Si tratta di persone alle quali la Svizzera riconosce il bisogno di protezione internazionale, ma non la qualitร di rifugiato. Le autoritร emettono una decisione negativa sulla domanda d’asilo, accompagnata da una decisione di rinvio che non puรฒ essere eseguita perchรฉ giudicata inesigibile, illecita o impossibile. Il permesso F comporta diritti limitati: si puรฒ lavorare, ma i viaggi all’estero sono soggetti a regole restrittive; il ricongiungimento familiare รจ possibile solo dopo due anni e a determinate condizioni. L’accesso al permesso B รจ possibile dopo almeno cinque anni di soggiorno continuativo.
- Permesso F (rifugiato ammesso provvisoriamente)
- Si tratta di persone la cui condizione di rifugiato รจ riconosciuta, ma alle quali la Svizzera non concede formalmente l’asilo. Accade nei casi di motivi soggettivi successivi alla fuga (es. impegno politico in esilio) o, piรน raramente, per motivi di indegnitร . Il permesso F rifugiato comporta diritti piรน limitati rispetto al permesso B rifugiato: il ricongiungimento familiare รจ possibile solo dopo due anni e a determinate condizioni; l’accesso al permesso B richiede almeno cinque anni di permanenza.
- Permesso N
- Il permesso provvisorio rilasciato ai richiedenti asilo durante la procedura. Non autorizza il lavoro nelle prime fasi e non garantisce diritti di soggiorno stabili. L’assistenza erogata con il permesso N รจ calcolata con tariffe forfettarie, inferiori a quelle dell’assistenza sociale ordinaria.
- Permesso S (protezione speciale)
- Status destinato alle persone che fanno parte di un gruppo riconosciuto dal Consiglio federale come esposto a un grave pericolo generale, ad esempio durante una guerra. ร una forma di protezione umanitaria temporanea e collettiva, concessa per l’intera durata della minaccia, senza passare da una procedura individuale. Offre alcuni diritti immediati, come l’accesso al lavoro e il ricongiungimento familiare. Dopo cinque anni รจ possibile richiedere un permesso B, ma solo fino a quando la protezione non viene revocata dal Consiglio federale.
- Persona ammessa provvisoriamente
- Persona alla quale la Svizzera riconosce il bisogno di protezione internazionale ma non lo status di rifugiato. Riceve il permesso F. Il rimpatrio รจ giudicato inesigibile, illecito o impossibile โ ad esempio a causa di guerra, violenza diffusa, rischio di pena di morte o tortura, oppure per particolari condizioni di vulnerabilitร .
- Persona respinta
- Chi, dopo il rifiuto della propria domanda d’asilo, riceve una decisione di rinvio esecutiva ed รจ quindi tenuta a lasciare la Svizzera. Non ha piรน diritto di soggiornare nรฉ di lavorare in Svizzera. In certi cantoni puรฒ ricevere un’attestazione di controllo. Puรฒ richiedere solo l’aiuto d’urgenza. In certi casi (es. procedure Dublino), essere “respinti” non significa necessariamente non avere bisogno di protezione internazionale.
- Persona senza documenti / sans-papiers
- Chi soggiorna in Svizzera senza un’autorizzazione valida: per visto scaduto, domanda d’asilo definitivamente respinta, o ingresso senza visto senza mai presentarsi alle autoritร . Una persona senza documenti potrebbe essere un rifugiato o un apolide in cerca di protezione. Nonostante l’assenza di permesso, queste persone hanno diritto a un soccorso d’emergenza minimo: cibo, alloggio di base, vestiti e cure mediche urgenti.
- Principio di non-refoulement
- Il principio di non-refoulement vieta l’espulsione, l’estradizione o il rinvio di una persona verso un paese in cui rischierebbe persecuzioni o gravi violazioni dei diritti umani. ร un pilastro del diritto internazionale dei rifugiati, sancito dalla Convenzione del 1951, ma anche del diritto internazionale dei diritti umani. ร garantito dalla Convenzione ONU contro la tortura, dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo e dalla Costituzione svizzera stessa.
- Procedura accelerata / procedura estesa
- Con la riforma della legge sull’asilo del 2019, la Svizzera ha introdotto due tipologie di procedura. La procedura accelerata si svolge interamente nei centri federali d’asilo (CFA) entro circa 140 giorni ed รจ destinata alle domande piรน semplici. La procedura estesa riguarda i casi piรน complessi e la persona viene attribuita a un cantone per la prosecuzione dell’esame.
- Procedura di Dublino
- La procedura nota come “procedura di Dublino” viene avviata se un richiedente asilo ha giร presentato domanda di asilo in un altro Stato membro del Regolamento di Dublino, se le sue impronte digitali sono state rilevate in tale Stato o se le sue dichiarazioni indicano che vi ha transitato. La Svizzera richiede quindi allo Stato in questione di assumersi la responsabilitร dell’individuo.
- Pushback (respingimento)
- Pratica considerata illegale secondo il diritto internazionale, che consiste nell’allontanare forzatamente i migranti da una frontiera prima che possano chiedere asilo, impedendo loro di accedere alla procedura di protezione.
R
- Regolamento di Dublino
- Normativa europea che serve a stabilire quale Stato europeo deve occuparsi dell’esame di una domanda d’asilo, definendo i criteri di responsabilitร e la procedura per trasferire il richiedente al Paese competente. Solitamente รจ il primo Paese in cui il richiedente ha fatto ingresso irregolare o ha lasciato le impronte digitali (Eurodac). Il Regolamento Dublino รจ entrato in vigore in Svizzera nel dicembre 2008. La Svizzera puรฒ decidere di esaminare autonomamente la domanda, invocando la clausola di sovranitร o quella umanitaria (artt. 17, co. 1 e 2).
- Richiedente asilo
- Persona che ha presentato domanda di protezione internazionale e attende una decisione definitiva dalle autoritร . Fino alla decisione, ha il diritto di soggiornare regolarmente nel Paese con il permesso N.
- Ricorso / TAF
- Le decisioni della SEM possono essere impugnate davanti al Tribunale amministrativo federale (TAF), che รจ l’organo di ricorso in materia d’asilo. I termini per presentare ricorso sono molto brevi (7 giorni nella procedura accelerata, 30 giorni nella procedura estesa). Il ricorso ha generalmente effetto sospensivo, ossia permette alla persona di restare in Svizzera durante l’esame โ salvo revoca da parte del TAF.
- Rifugiato/a
- A livello internazionale, la definizione รจ stabilita dalla Convenzione di Ginevra del 1951 e dal suo Protocollo del 1967. Si considera rifugiata ogni persona che teme a ragione di essere perseguitata per la propria origine, religione, nazionalitร , appartenenza a un determinato gruppo sociale o opinioni politiche, e si trova fuori dal proprio paese. Lo status di rifugiato รจ dichiarativo: una persona รจ rifugiata dal momento in cui fugge, anche se il riconoscimento ufficiale avviene solo piรน tardi. In Svizzera, chi ottiene il riconoscimento riceve l’asilo e il permesso B rifugiato.
- Rifugiato/a ammesso/a provvisoriamente
- Persone la cui condizione di rifugiato รจ riconosciuta, ma alle quali la Svizzera non concede formalmente l’asilo (permesso F rifugiato). Vedi: Permesso F (rifugiato ammesso provvisoriamente).
- Rinvio / Espulsione
- L’ordine amministrativo di lasciare il territorio svizzero dopo una decisione negativa definitiva. Se la persona non parte volontariamente entro il termine fissato, le autoritร cantonali attivano misure coercitive, che possono arrivare fino ai voli speciali, durante i quali le persone vengono fortemente trattenute fisicamente.
S
- SAR โ Search and Rescue
- Operazioni di ricerca e soccorso in mare. Acronimo che definisce le attivitร delle navi delle ONG nel Mediterraneo Centrale, ma anche delle guardie costiere e delle marine militari degli Stati. Il soccorso in mare รจ un obbligo previsto dal diritto internazionale del mare.
- SEM โ Segretariato di Stato della Migrazione
- L’autoritร federale svizzera competente in materia di asilo e migrazione. Riceve le domande d’asilo, conduce le audizioni, emette le decisioni di primo grado (riconoscimento dello status di rifugiato, ammissione provvisoria, rifiuto, NEI). Le sue decisioni possono essere impugnate davanti al Tribunale amministrativo federale (TAF).
- Sfollato interno (IDP โ Internally Displaced Person)
- Una persona costretta a fuggire dalla propria abitazione a causa di conflitti, violenze, persecuzioni o disastri naturali, rimanendo perรฒ all’interno dei confini del proprio paese. A differenza dei rifugiati, non attraversano un confine internazionale e non sono tutelati dalla Convenzione di Ginevra. Sono invece protetti dai Principi guida sullo sfollamento interno (Guiding Principles on Internal Displacement).
T
- TAF โ Tribunale amministrativo federale
- L’organo giudiziario competente per esaminare i ricorsi contro le decisioni della SEM in materia d’asilo. ร il tribunale di seconda istanza in questa materia.ย Chi riceve una decisione negativa, diniego dell’asilo, revoca dello statuto o allontanamento, puรฒ impugnare tale decisione davanti al TAF, che esamina la legittimitร e la fondatezza del provvedimento. I termini per ricorrere sono brevi: 7 giorni nella procedura accelerata, 30 giorni nella procedura estesa.
U
- UNHCR
- Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati. Organismo ONU fondato nel 1950 con il mandato di proteggere i rifugiati, i richiedenti asilo, gli sfollati interni e gli apolidi nel mondo. In Svizzera, l’UNHCR ha sede a Ginevra e svolge un ruolo di monitoraggio e consulenza sulle procedure d’asilo. Ha anche il diritto di partecipare come osservatore alle audizioni della SEM.
- URAR (Ufficio dei richiedenti l’asilo e dei rifugiati)
- Ufficio cantonale responsabile della gestione delle richieste di sostegno sociale per le persone appartenenti al settore dell’asilo โ compresi richiedenti l’asilo, persone ammesse provvisoriamente, rifugiati e beneficiari dell’aiuto d’urgenza. Opera in collaborazione con altri servizi dell’Amministrazione cantonale e con i partner sociali. Coordina inoltre la politica dell’alloggio per questa categoria di beneficiari.
V
- Vulnerabilitร
- Condizione specifica che richiede attenzione prioritaria nella procedura d’asilo e nelle condizioni di accoglienza. Sono considerate vulnerabili: i minori non accompagnati, le donne incinte, le vittime di tratta, le persone con disabilitร o gravi problemi di salute mentale, le vittime di tortura e le persone anziane. La vulnerabilitร puรฒ incidere sulle condizioni di alloggio, sulle modalitร dell’audizione e sulle possibilitร di rinvio.