Orientarsi nel complesso sistema della protezione internazionale può essere difficile e, a volte, profondamente disumanizzante.
Che tu operi in questo ambito, faccia divulgazione, collabori con un’organizzazione o semplicemente voglia capirne di più, questo glossario ti aiuta a districarti tra sigle e termini tecnici e a ricordare che migrare è un diritto umano.
Ogni percorso migratorio, forzato o volontario, è prima di tutto la storia di persone come te.
La maggior parte delle persone che scappano da guerre o conflitti, circa due terzi secondo l’UNHCR, non attraversa i confini del proprio paese. In questi casi, si parla di sfollati interni.
Chi fugge a causa di un conflitto può comunque avere diritto a una protezione internazionale. La Convenzione di Ginevra del 1951 vale anche in questi casi poiché le situazioni di guerra o di violenza diffusa, spesso, comportano persecuzioni.
Per l’UNHCR, sono quindi rifugiati anche coloro che non possono tornare nel loro paese, proprio per questi motivi.
Tuttavia, questa interpretazione non è riconosciuta dalla Svizzera né dagli altri paesi europei. L’Unione Europea prevede invece una forma di protezione sussidiaria per chi non rientra nei criteri di rifugiato ma rischia gravi violazioni dei diritti umani: esecuzioni, tortura, trattamenti inumani o pericoli legati a conflitti armati.
In Svizzera, situazioni di questo tipo sono coperte dall’ammissione provvisoria, concessa quando il rimpatrio metterebbe concretamente in pericolo la persona — ad esempio in caso di guerra, guerra civile o violenza generalizzata. Dal 1998 esiste inoltre uno status di persona da proteggere, pensato per accordare una protezione collettiva a gruppi di persone esposte a gravi minacce. Questo status è stato attivato per la prima volta nel marzo 2022, su decisione del Consiglio federale, per accogliere le persone in fuga dall’Ucraina.
La base legale nazionale che disciplina l’intera materia in Svizzera: LAsi (Legge sull’asilo)
SEM (Segreteria di Stato della migrazione): L’autorità federale centrale (con sede a Berna e uffici a Chiasso) che decide su tutte le domande d’asilo in Svizzera.
Ufficio della Migrazione (Bellinzona): Mentre la SEM decide sull’asilo, l’Ufficio della migrazione cantonale si occupa del rilascio e del rinnovo fisico dei permessi di soggiorno (i libretti N, F, B) e del controllo della popolazione straniera sul territorio.
Ufficio dei richiedenti l’asilo e dei rifugiati (URAR)
Ufficio cantonale responsabile della gestione delle richieste di sostegno sociale per le persone appartenenti al settore dell’asilo — compresi richiedenti l’asilo, persone ammesse provvisoriamente, rifugiati e beneficiari dell’aiuto d’urgenza. Opera in collaborazione con altri servizi dell’Amministrazione cantonale e con i partner sociali. Coordina inoltre la politica dell’alloggio per questa categoria di beneficiari.
DAS (Divisione dell’Azione Sociale): È l’ufficio cantonale (sotto il Dipartimento della sanità e della socialità – DSS) che ha la responsabilità ultima dell’accoglienza e dell’integrazione dei rifugiati una volta assegnati al Ticino.
Servizio dell’Integrazione Stranieri (SIS): Si occupa di attuare il Programma di Integrazione Cantonale (PIC). In Ticino, l’attenzione è molto alta sull’apprendimento della lingua italiana e sull’inserimento lavorativo attraverso misure specifiche.
TAF – Tribunale amministrativo federale: Con sede a San Gallo, il TAF è l’organo giudiziario competente per esaminare i ricorsi contro le decisioni della SEM in materia d’asilo. È il tribunale di seconda istanza in questa materia. Il TAF è l’autorità giudiziaria competente a esaminare i ricorsi contro le decisioni della SEM in materia d’asilo. Chi riceve una decisione negativa, diniego dell’asilo, revoca dello statuto o allontanamento, può impugnare tale decisione davanti al TAF, che esamina la legittimità e la fondatezza del provvedimento. I termini per ricorrere sono brevi: 7 giorni nella procedura accelerata, 30 giorni nella procedura estesa.
Soccorso Operaio Svizzero (SOS Ticino): Organizzazione non governativa (ONG) che si occupa dell’accompagnamento e dell’integrazione della popolazione migrante nel Canton Ticino. Il suo intervento si concentra sulla seconda fase dell’accoglienza, ovvero quando i richiedenti l’asilo e i rifugiati lasciano le strutture collettive per stabilirsi sul territorio.
- Fornisce consulenza e supporto nella gestione della vita quotidiana, nel disbrigo delle pratiche burocratiche e nel rapporto con le autorità.
- Attraverso progetti specifici e orientamento, mira a favorire l’inclusione sociale e professionale dei beneficiari (Permessi N, F, B o statuti precari).
- Utenza: Richiedenti l’asilo, ammessi provvisori (Permesso F), rifugiati riconosciuti e persone in situazioni di precarietà giuridica.
Croce Rossa Ticino: (AC CR TI), associazione cantonale di Croce Rossa Svizzera con quattro sezioni ticinesi regionali che coprono l’intero territorio: Bellinzona, Leventina, Locarno e Sottoceneri.
Dal 1987 la Sezione del Sottoceneri ha un mandato cantonale per la gestione dei Centri e dei Foyer.
- Utenza:
- Adulti: persone singole, nuclei famigliari con bambini.
- Minorenni Non Accompagnati: bambini/ragazzi fino a 20 anni.
CFA (Centro Federale d’Asilo): Il luogo dove si svolge la prima fase della procedura.
In Svizzera le procedure d’asilo sono svolte in sei regioni d’asilo. Ogni regione dispone di un centro federale d’asilo con funzione procedurale e di diversi centri federali d’asilo senza compiti procedurali. Qui i richiedenti vengono registrati e avviene la prima fase di “procedura celere”.
Permesso N (Richiedenti l’asilo): Viene rilasciato a chi ha depositato una domanda d’asilo ed è in attesa di una decisione. Non permette il ricongiungimento familiare e limita fortemente la mobilità e la possibilità lavorativa.
Permesso F (Ammessi provvisoriamente): Persone la cui domanda d’asilo è stata respinta, ma l’allontanamento è inammissibile (es. guerra nel Paese d’origine). Nota: In Svizzera si distingue tra “F-Rifugiato” e “F-Straniero”. I viaggi all’estero di solito richiedono un’autorizzazione e sono spesso sconsigliati, mentre il lavoro è consentito ma subordinato a un permesso e alle condizioni del mercato del lavoro, rendendo l’accesso all’impiego più difficile.
Permesso B (Rifugiati riconosciuti): Viene concesso a chi ottiene l’asilo. È un permesso di dimora che viene rinnovato annualmente (o ogni due anni) e dà diritto a quasi tutti i benefici dei residenti. Pieno accesso al mercato del lavoro, con gli stessi diritti dei residenti, e libera circolazione in Svizzera con possibilità di viaggiare nell’area Schengen secondo le regole standard.
Permesso S (Persone bisognose di protezione): Attivato per la prima volta nel 2022 per i profughi ucraini. È una protezione temporanea di gruppo che non richiede una procedura d’asilo individuale. Il lavoro è consentito con semplice notifica o autorizzazione, mentre la mobilità è limitata e i viaggi all’estero possono richiedere un permesso.
Persona che ha chiesto protezione in un paese diverso dal proprio. Presentare una domanda di asilo è un diritto.
In Svizzera in attesa di una decisione in merito alla procedura di asilo viene rilasciato il permesso N che comporta:
- L’accesso al mercato del lavoro limitato: possibile solo dopo l’uscita da un CFA e l’assegnazione a un cantone, previa autorizzazione e limitato a determinati settori.
- Il titolare di un permesso N riceve un sussidio sociale inferiore rispetto alla tabella ordinaria.
- Non può viaggiare all’estero.
- Non può scegliere il proprio cantone di residenza.
Non tutte le domande d’asilo corrispondono ad arrivi spontanei di richiedenti alle frontiere. Tra queste ci sono anche le cosiddette domande secondarie, che includono le richieste multiple (presentate entro 5 anni dalla decisione precedente sull’asilo), i ricongiungimenti familiari e le nascite.
Le nascite non riguardano solo i figli di richiedenti asilo, ma anche quelli di persone ammesse provvisoriamente (permesso F) o titolari di status di rifugiato (permesso B). Il Segretariato di Stato della migrazione (SEM) riporta sempre le domande secondarie nelle sue statistiche. Nel 2023, queste hanno rappresentato quasi il 20% delle nuove domande totali — e per alcune nazionalità, come quella eritrea, oltre la metà (57% erano nascite di neonati). Una domanda d’asilo può essere presentata sia alla frontiera sia direttamente in un CFA. La persona vi soggiorna fino all’assegnazione a un Cantone o al rimpatrio, se questo avviene rapidamente.
Introdotta con la riforma del 2019, prevede che siano svolte in maniera ben definita e cadenzate sul piano temporale in ogni fase.
- La durata massima di permanenza in un centro federale d’asilo ammonta a 140 giorni. I richiedenti l’asilo la cui domanda non può essere decisa in un centro federale d’asilo, ad esempio perché sono necessari ulteriori accertamenti, sono attribuiti fino alla conclusione della procedura a un Cantone, dove sono alloggiati e assistiti.
- Una volta conclusa la fase preparatoria, è effettuata un’audizione sui motivi d’asilo
- Se dall’audizione sui motivi d’asilo risulta possibile una decisione definitiva, nel quadro della procedura celere è emanata entro otto giorni, direttamente nel centro federale d’asilo, una decisione d’asilo di prima istanza. In caso di decisione d’asilo positiva o di ammissione provvisoria, il richiedente è quindi attribuito a un Cantone.
- un’eventuale decisione negativa è sottoposta al rappresentante legale, che ha 24 ore di tempo per esprimersi.
- I richiedenti dispongono poi di sette giorni per interporre un eventuale ricorso contro una decisione negativa.
Se il caso è complesso e richiede ulteriori accertamenti, il richiedente viene trasferito dai centri federali (Confederazione) ai comuni/centri cantonali (Cantone) per una procedura che può durare più a lungo.
La gestione della Confederazione (Stato centrale) e quella del Cantone (Stato locale).
- Fase Federale (Prima Accoglienza): Questa fase è gestita direttamente dalla Segreteria di Stato della migrazione (SEM).
- CFA (Centro Federale d’Asilo): È il punto di ingresso. Qui i richiedenti alloggiano mentre viene esaminata la loro domanda. All’interno del CFA sono garantiti l’assistenza sanitaria di base e il patrocinio legale gratuito.
- Strutture Militari di Alloggio: In caso di sovraccarico dei CFA, la Confederazione può attivare alloggi temporanei in strutture della Protezione Civile o caserme
- Fase Cantonale (Seconda Accoglienza): Se la procedura d’asilo si prolunga (procedura ampliata) o se la persona ottiene una decisione positiva/provvisoria, la competenza passa al Canton Ticino.
- Centri Collettivi Cantonali: Sono strutture gestite solitamente dalla Croce Rossa Svizzera (Sezione Sottoceneri o Sopraceneri) o dal Soccorso Operaio Svizzero (SOS Ticino) su mandato del Cantone. Esempi sono i centri di Camorino, Cadro o Castione.
- Appartamenti (Accoglienza Diffusa): Una volta che il richiedente ha acquisito una certa autonomia o ha ottenuto uno status (Permesso B o F), viene trasferito in appartamenti gestiti o sorvegliati dai servizi sociali regionali per favorire l’integrazione nel tessuto sociale ticinese.
In Svizzera, l’integrazione non è solo un “supporto”, ma un vero e proprio mandato legale basato sul principio del “promuovere ed esigere” (Fördern und Fordern).
In Ticino, questo si traduce nel PIC (Programma d’Integrazione Cantonale), che definisce il percorso che una persona con status di rifugiato deve compiere per diventare autonomo/a.
- L’Apprendimento della Lingua (L’Italiano): L’italiano è considerato la “chiave di volta” per l’integrazione. Il Cantone finanzia diversi livelli di formazione:
- Corsi FIDE: In Svizzera non si usa solo il quadro europeo (QCER), ma il sistema fide (“Français, Italiano, Deutsch in Svizzera”). Sono corsi di lingua orientati alla vita quotidiana: imparare a parlare con il medico, a scuola con i maestri dei figli o al lavoro.
- Voucher “Scuola a tutto campo”: Il Cantone rilascia spesso dei buoni che permettono ai migranti di frequentare corsi di lingua presso enti certificati (come ECAP, SOS Ticino o la Croce Rossa).
- Lingua nel contesto lavorativo: Per chi è già occupato, esistono moduli specifici per imparare il gergo tecnico (es. l’italiano per l’edilizia o per la ristorazione).
- Misure di Inserimento Professionale (Integrazione nel Mercato del Lavoro):L’obiettivo del Ticino è portare nel minor tempo possibile la persona con status di rifugiato a non dipendere più dall’assistenza sociale.
- Il Case Management (Gestione Individuale): Ogni persona viene seguita da un orientatore che valuta le competenze pregresse. Se un rifugiato era un idraulico nel suo Paese, si cerca di capire se le sue competenze sono compatibili con gli standard svizzeri.
- Pre-tirocinio d’Integrazione (PTI): È una misura di un anno dedicata ai giovani (ma non solo) che hanno potenziale ma non parlano ancora bene la lingua o non conoscono il sistema lavorativo svizzero. L’obiettivo è l’ingresso in un Apprendistato (AFC o CFP), il pilastro del sistema economico svizzero:
- 3 giorni di lavoro in azienda.
- 2 giorni di scuola (lingua e cultura generale).
- Programmi di Occupazione Temporanea (POT): Sono lavori di utilità pubblica gestiti da ONG (come i laboratori di SOS Ticino o Caritas) dove i richiedenti asilo imparano la puntualità, le norme di sicurezza e la gerarchia lavorativa svizzera mentre producono beni o servizi (es. falegnameria, riciclo biciclette, orticoltura, sartoria).
La “Logica della Precedenza”
È importante notare che per i detentori di Permesso N (richiedenti), l’accesso al lavoro in Ticino è soggetto alla priorità dei lavoratori residenti e a un periodo di attesa (solitamente 3 mesi). Tuttavia, una volta ottenuto il Permesso B o F, queste barriere cadono e l’integrazione professionale diventa una priorità assoluta delle autorità cantonali.
Glossario Tematico:
La protezione accordata da uno Stato a uno straniero a causa della sua qualità di rifugiato. In Svizzera, è regolato dalla LAsi (Legge sull’asilo).
Normativa europea che serve a stabilire quale Stato europeo deve occuparsi dell’esame di una domanda d’asilo, definendo i criteri di responsabilità e la procedura per trasferire il richiedente al Paese competente. Solitamente è il primo Paese in cui il richiedente ha fatto ingresso irregolare o ha lasciato le impronte digitali (Eurodac).
Il Regolamento Dublino è entrato in vigore in Svizzera nel dicembre 2008. Nella fase iniziale, si verifica l’itinerario percorso dalla persona e i legami familiari, confrontando le impronte digitali con la banca dati europea Eurodac. Se la Svizzera ritiene che un altro Stato Dublino sia responsabile, chiede a quel Paese di prendere in carico la procedura. Al contrario, se è lei il Paese competente, avvia la normale procedura d’asilo nazionale.
La Svizzera può comunque decidere di esaminare autonomamente la domanda, invocando la clausola di sovranità o quella umanitaria (artt. 17, co. 1 e 2 del Regolamento), rinunciando così al trasferimento.
Una persona costretta a fuggire dalla propria abitazione a causa di conflitti, violenze, persecuzioni o disastri naturali, rimanendo però all’interno dei confini del proprio paese. A differenza dei rifugiati, non attraversano un confine internazionale.
Operazioni di ricerca e soccorso in mare. È l’acronimo che definisce le attività delle navi delle ONG nel Mediterraneo Centrale.
Pratica illegale secondo il diritto internazionale che consiste nell’allontanare forzatamente i migranti da una frontiera prima che possano chiedere asilo.
Il principio di non-refoulement vieta l’espulsione, l’estradizione o il rinvio di una persona verso un paese in cui rischierebbe persecuzioni o gravi violazioni dei diritti umani.
Si tratta di un pilastro del diritto internazionale dei rifugiati, sancito dalla Convenzione del 1951 sullo statuto dei rifugiati, ma anche del diritto internazionale dei diritti umani. È vietato rimandare una persona in un paese dove potrebbe subire torture, trattamenti inumani o degradanti, o dove la sua vita e libertà sarebbero in pericolo. Questo principio è garantito dalla Convenzione ONU contro la tortura, dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo e dalla Costituzione svizzera stessa.
Condizione specifica che richiede attenzione prioritaria (minori non accompagnati, donne incinte, vittime di tratta, persone con disabilità o gravi problemi di salute mentale).
Sostegno finanziario per chi non ha risorse. Per i richiedenti asilo (Permesso N) e gli ammessi provvisori (Permesso F), l’importo è spesso inferiore a quello erogato ai cittadini svizzeri.
L’intervista determinante condotta dalla SEM. È il momento in cui la persona racconta i suoi “motivi d’asilo”.
I fatti che giustificano il timore di persecuzione. Devono essere esposti in modo credibile e coerente.
Quando la SEM rifiuta di esaminare la domanda nel merito (spesso per motivi legati al Regolamento di Dublino).
Il diritto di rimanere in Svizzera fino alla decisione su un ricorso. Se viene tolto, la persona può essere espulsa anche se il giudice non ha ancora deciso definitivamente.
Si definisce apolide una persona che nessun Stato riconosce come propria cittadina secondo la propria legislazione. In pratica, non possiede la nazionalità di alcun paese. Le cause dell’apolidia sono molteplici: discriminazioni basate su etnia, razza, religione o genere; lacune nelle leggi sulla cittadinanza; la nascita di nuovi Stati o trasferimenti di territori tra paesi esistenti. Le conseguenze sono gravi, perché molti diritti fondamentali — come l’accesso all’istruzione, al lavoro o alla sanità — dipendono dalla nazionalità.
Secondo l’UNHCR, nel 2023 circa 4,4 milioni di persone nel mondo vivevano in questa condizione.Gli apolidi godono di una protezione specifica prevista dalla Convenzione del 1954 sullo statuto degli apolidi. In Svizzera, chi viene riconosciuto apolide dal Segretariato di Stato della migrazione (SEM) ha diritto a un permesso B.
Si definisce minore non accompagnato/a (MNA) una persona di età inferiore ai 18 anni che si trova fuori dal proprio paese d’origine senza essere accompagnata da un genitore o da un rappresentante legale. A causa della sua età e della mancanza di figure di riferimento, il minore non accompagnato ha diritto a misure speciali di protezione durante tutto il procedimento d’asilo o di accoglienza. Queste includono, ad esempio, la nomina di una persona di fiducia, audizioni e colloqui adattati alla sua età, nonché condizioni di alloggio e accompagnamento adeguate.
Tali garanzie sono previste, tra l’altro, dalla Convenzione sui diritti dell’infanzia delle Nazioni Unite.
In Svizzera la protezione dei minori non accompagnati è fortemente istituzionalizzata attraverso le autorità regionali di protezione (ARP). Per ogni minorenne non accompagnato viene nominato un curatore che lo accompagna e sostiene per tutta la procedura.
Persona che ha presentato domanda di protezione internazionale e attende una decisione definitiva dalle autorità. Fino alla decisione, ha il diritto di soggiornare regolarmente nel Paese.
A livello internazionale, la definizione di rifugiato è stabilita dalla Convenzione di Ginevra del 1951 e dal suo Protocollo del 1967. Si considera rifugiata ogni persona che, «temendo a ragione di essere perseguitata per la propria origine, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o opinioni politiche», si trova fuori dal proprio paese e non può, o non vuole, chiedere protezione al suo Stato a causa di questa paura.
Secondo questa Convenzione e la pratica dell’UNHCR, lo status di rifugiato è dichiarativo: ciò significa che una persona è rifugiata dal momento in cui fugge dal proprio paese, anche se il riconoscimento ufficiale di tale status avviene solo più tardi. (Ci si può quindi chiedere: cosa accade alle persone che fuggono da guerre o conflitti armati?).
Rifugiato o rifugiata (permesso B o C rifugiato)
In Svizzera, pur riconoscendo questo principio, la terminologia amministrativa limita l’uso della parola “rifugiato” a chi ottiene ufficialmente questo riconoscimento al termine di una procedura d’asilo. Una persona riconosciuta come rifugiata riceve l’asilo e un permesso B rifugiato (a meno che non sussistano motivi contrari, nel qual caso si parla di “rifugiato ammesso provvisoriamente”).
Il permesso B rifugiato garantisce diversi diritti: può riunire subito la famiglia, lavorare e accedere all’assistenza sociale ordinaria. Gli spostamenti all’estero sono permessi, tranne verso il paese d’origine e gli Stati eventualmente esclusi dal Consiglio federale. Dopo dieci anni — o cinque in caso di integrazione particolarmente riuscita — è possibile chiedere il permesso C.
Persona che si sposta fuori dal proprio paese di residenza, sia per motivi di lavoro o di studio, sia per ricongiungersi con la propria famiglia o per fuggire dal proprio paese.
Il termine viene oggi usato sempre più spesso in modo dispregiativo, per negare il bisogno di protezione di chi si sposta e mettere in dubbio la legittimità dei loro movimenti, come accade con espressioni come «rifugiati economici» o «falsi rifugiati». Per ricordare che i rifugiati hanno diritti specifici e necessitano di protezione, organismi come l’UNHCR propongono di distinguere tra rifugiati e migranti, cioè tra chi è costretto a partire e chi si sposta per scelta. Nella realtà, però, tra queste due situazioni esiste un’ampia zona intermedia: molte persone fuggono per più ragioni insieme: disastri naturali, carestie, mancanza di risorse, o altre condizioni difficili. Qualunque termine si usi, è importante comprendere e contestualizzare perché e in quali circostanze queste persone hanno lasciato il proprio paese.
nel diritto internazionale non esiste la categoria giuridica di “migrante economico”. È un termine sociologico usato spesso per distinguere chi scappa dalla povertà da chi scappa dalla guerra ma anche per lavoro, studio e migliori condizioni di vita. Tuttavia, il confine è spesso labile e ogni domanda di asilo deve essere valutata individualmente.
i Paesi gestiscono la questione attraverso forme di protezione sussidiarie o speciali, la Svizzera non riconosce i motivi climatici come causa diretta per l’asilo. Tuttavia: Se il disastro ambientale causa una carestia o un collasso sociale tale da rendere il rimpatrio “inammissibile” o “irragionevole”, la SEM può concedere un Permesso F (Ammesso provvisoriamente). È una valutazione caso per caso: la persona deve dimostrare che il ritorno costituirebbe un pericolo concreto per la propria incolumità.
La Convenzione di Ginevra del 1951 definisce come rifugiato chi fugge da persecuzioni per razza, religione, nazionalità, appartenenza a un gruppo sociale o opinioni politiche. Il clima o i disastri naturali non sono menzionati. Pertanto, chi scappa da una siccità o dall’innalzamento del livello del mare non può (tecnicamente) ricevere lo Status di Rifugiato.
Un punto di svolta è arrivato dal Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite (Un cittadino di Kiribati, Ioane Teitiota, ha sostenuto che il rifiuto della Nuova Zelanda di concedere lo status di rifugiato violasse i diritti umani internazionali.). Il Comitato ha stabilito che gli Stati non possono espellere persone verso Paesi dove il cambiamento climatico rappresenta una minaccia immediata per la vita (violazione del diritto alla vita).
Anche se il richiedente in quel caso specifico è stato respinto, la sentenza ha creato un precedente: in futuro, i “rifugiati climatici” potrebbero non essere rimpatriabili se il rischio ambientale è estremo.
Si tratta di persone la cui condizione di rifugiato è riconosciuta, ma alle quali la Svizzera non concede formalmente l’asilo. Questo accade nei cosiddetti casi di motivi soggettivi successivi alla fuga: ad esempio, quando una persona diventa rifugiata solo dopo aver lasciato il proprio paese o a causa di azioni compiute in esilio — come continuare un impegno politico iniziato prima della partenza. In casi più rari, il rifiuto dell’asilo può dipendere da motivi di indegnità, ossia per comportamenti considerati gravi o contrari alla sicurezza della Svizzera.
Il permesso F non è un vero e proprio titolo di soggiorno stabile e riconosce diritti limitati. Chi ha un permesso F rifugiato può, ad esempio, chiedere il ricongiungimento familiare solo dopo due anni e a determinate condizioni, come disporre di un alloggio adeguato e di mezzi economici sufficienti. L’accesso al permesso B è possibile solo dopo almeno cinque anni di permanenza e previo esame della situazione individuale. Il passaggio al permesso C richiede un periodo ancora più lungo e ulteriori criteri di integrazione.
Si tratta di persone alle quali la Svizzera riconosce il bisogno di protezione internazionale, ma non la qualità di rifugiato. Dal punto di vista giuridico, le autorità emettono una decisione negativa sulla domanda d’asilo, accompagnata però da una decisione di rinvio che non può essere eseguita perché giudicata inesigibile, illecita o impossibile. Nella maggior parte dei casi, si tratta di situazioni in cui il rimpatrio metterebbe in pericolo la vita o l’integrità della persona — per esempio a causa di guerra, violenza diffusa, rischio di pena di morte o tortura, oppure per condizioni di particolare vulnerabilità (come un minore non accompagnato senza rete familiare o una persona gravemente malata senza accesso a cure nel paese d’origine).
Il permesso F non è un vero titolo di soggiorno stabile e comporta diritti limitati. Chi lo possiede può lavorare, ma può viaggiare all’estero solo in casi eccezionali e secondo regole restrittive. Riceve l’aiuto sociale, ma le tariffe per i richiedenti asilo sono forfettarie e destinate a coprire il sostentamento, con importi più ridotti rispetto alle norme CSIAS applicate per l’assistenza sociale standard.. Il ricongiungimento familiare è possibile solo dopo due anni e a determinate condizioni, come disporre di un alloggio adeguato e di risorse proprie sufficienti. L’accesso al permesso B è subordinato a una valutazione individuale e possibile solo dopo almeno cinque anni di soggiorno continuativo. Per ottenere il permesso C, in genere devono trascorrere dieci anni.
Questo status è destinato alle persone che fanno parte di un gruppo riconosciuto dal Consiglio federale come esposto a un grave pericolo generale, ad esempio durante una guerra. Si tratta di una forma di protezione umanitaria temporanea e collettiva, concessa per l’intera durata della minaccia. Chi ottiene un permesso S non deve passare da una procedura individuale d’asilo: i possibili motivi di persecuzione personale non vengono quindi esaminati.
Il permesso offre però alcuni diritti immediati, come l’accesso al lavoro e la possibilità di ricongiungimento familiare sin dall’inizio. La persona titolare può viaggiare, ma riceve un sostegno economico inferiore rispetto alle tariffe ordinarie dell’assistenza sociale. Dopo cinque anni, chi possiede il permesso S può chiedere un permesso di soggiorno B. Tuttavia, questo diritto rimane valido solo fino a quando la protezione provvisoria non viene revocata dal Consiglio federale.
Si definisce senza documenti o persona senza statuto legale chi soggiorna in Svizzera senza un’autorizzazione valida. Questo può accadere per diversi motivi: il visto turistico, il permesso di lavoro o di studio è scaduto; la domanda d’asilo è stata respinta definitivamente; oppure la persona è entrata nel Paese senza visto e non si è mai presentata alle autorità migratorie.Una persona senza documenti potrebbe però essere un rifugiato o un apolide in cerca di protezione. Essere privi di statuto legale non significa quindi necessariamente non avere bisogno di una protezione internazionale.
Nonostante l’assenza di permesso, queste persone hanno diritto a un soccorso d’emergenza minimo per garantire la sopravvivenza dignitosa: cibo, alloggio di base, vestiti e cure mediche urgenti. Possono rivolgersi agli uffici cantonali competenti, anche se questo non dà accesso all’assistenza sociale ordinaria e può complicare future regolarizzazioni.
Secondo la Legge sugli stranieri e l’integrazione, entrare in Svizzera senza autorizzazione è considerato illegale e punibile con la reclusione o un’ammenda. Su questa base, gli ingressi irregolari sono spesso etichettati come “soggiorno illegale”, anche per i richiedenti asilo che hanno attraversato la frontiera senza documenti per depositare domanda. Tuttavia, i richiedenti asilo sono spesso costretti a entrare irregolarmente per cercare protezione. Il diritto internazionale impone agli Stati di non sanzionarli penalmente, purché si presentino tempestivamente alle autorità e motivino l’ingresso o la presenza irregolare.
Chiedere asilo non è quindi un atto illegale, nemmeno attraversando una frontiera senza permesso. Per il carattere stigmatizzante del termine “illegale”, numerose autorità nazionali, internazionali e ONG consigliano di usarlo il meno possibile, preferendo “irregolare”.
L’ordine amministrativo di lasciare il territorio svizzero dopo una decisione negativa.
Le persone la cui domanda d’asilo è stata definitivamente respinta e per le quali non esistono altri motivi per prolungare il soggiorno sono obbligate a lasciare la Svizzera. Se non partono entro il termine fissato volontariamente, le autorità cantonali — responsabili dell’esecuzione dei rimpatri — attivano misure per incentivare la partenza. Queste possono arrivare fino ai voli speciali, durante i quali le persone vengono fortemente trattenute fisicamente. La Commissione nazionale per la prevenzione della tortura (CNPT) ha il ruolo di osservatrice su questi ultimi.
Si definisce persona respinta chi, dopo il rifiuto della propria domanda d’asilo, riceve una decisione di rinvio esecutiva ed è quindi tenuta a lasciare la Svizzera. In alcuni casi — ad esempio nell’ambito della procedura Dublino — ciò non significa necessariamente che la persona non abbia bisogno di protezione internazionale, ma semplicemente che la Svizzera non è competente per esaminare la sua richiesta.
Le persone respinte non hanno più il diritto di soggiornare in Svizzera e non possiedono alcun permesso. In certi Cantoni può essere rilasciata loro un’attestazione di controllo, la cui forma varia a seconda delle autorità locali. Non hanno più diritto di lavorare, ma possono richiedere un’assistenza minima per la sopravvivenza, detta aiuto d’urgenza.
Le persone colpite da una decisione di rinvio perdono il diritto di lavorare e sono escluse dall’assistenza sociale ordinaria, anche quando il loro bisogno di protezione non viene negato (come nelle decisioni di non entrata in materia, NEM Dublino). Possono richiedere solo l’aiuto d’urgenza, previsto dall’art. 12 della Costituzione federale per garantire la sopravvivenza dignitosa. Si tratta di un sostegno minimo, erogato quasi sempre in natura — come buoni d’acquisto, vaschette di cibo preconfezionato, kit igienici — e raramente in contanti (circa 10 franchi al giorno o meno).
Progettato come incentivo alla partenza, con controlli amministrativi frequenti e talvolta quotidiani, nella pratica questa forma di aiuto si protrae spesso per anni.
Consulenza e sostegno finanziario per chi accetta di lasciare la Svizzera volontariamente.
La carcerazione amministrativa per facilitare l’espulsione di chi non collabora o rischia di rendersi irreperibile.
- Basi legali: Le misure si basano sul Regolamento della legge cantonale di applicazione delle norme federali concernenti le misure coercitive in materia di diritto degli stranieri (RLamc).
- Autorità competenti: La Polizia cantonale e il Giudice delle misure coercitive gestiscono le procedure, inclusi interrogatori e audizioni.
- Garanzie procedurali: Prima dell’applicazione di una misura, la persona straniera ha diritto di essere sentita, a meno che non vi sia il rischio imminente di fuga o di occultamento.
- Finalità: Tali misure sono attuate solo se necessarie per garantire l’allontanamento, rispettando i principi di proporzionalità e legalità.
In Svizzera, la legge permette di detenere fino a un massimo di 18 mesi una persona straniera in situazione di soggiorno irregolare, ai fini del suo rinvio, anche senza che abbia commesso reati penali (12 mesi per i minori tra i 15 e i 18 anni). Questa misura può riguardare anche rifugiati il cui bisogno di protezione non è negato, ma che sono colpiti ad esempio da una decisione NEM Dublino.
Il diritto internazionale raccomanda che la detenzione amministrativa sia usata solo come ultimo ricorso. Si dovrebbero anzitutto provare alternative più rispettose dei diritti umani: consegna di documenti d’identità o di viaggio, obbligo di presentarsi periodicamente alle autorità, assegnazione alla residenza, cauzione o liberazione con garante.
Fonti:
- Commissione europea, Asylum and Migration, Glossary 3.0, 2014
- Glossario UNHCR
- Glossario sull’Asilo e la Migrazione, Rete per l’immigrazione
- Lessico dell’asilo : le nozioni principali spiegate in breve, Tilla Jacomet
- Mémo[ts] à l’intention des journalistes pour parler d’asile et de migrations
- Agenzia dell’Unione europea per l’asilo (AUEA)
- Asylum Information Database (AIDA)
- European Council on Refugees and Exiles (ECRE), List of ECRE Publications 2000 to 2016
- Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR)
- Migration Policy Group, Migration News Sheet
- Migreurop, Osservatorio dei confini
- AIDA, Rapporto annuale sulla Svizzera
- La Procedura d’Asilo, SEM
- Informazioni sulla procedura di asilo: Per bambini e adolescenti, UNICEF
- Il sistema d’asilo in Ticino, DSS
- Amnesty International Report 2016/17: The state of the world’s human rights
- Amnesty, Racial Discrimination
- Amnesty, human rights violations in federal asylum centres