Politica d’Asilo

POLITICA D’ASILO

Principi della legislazione in materia d’asilo e di rifugiati

Nell’ambito della procedura d’asilo viene deciso se una persona può ricevere asilo essendole stato riconosciuto lo statuto di rifugiato, oppure se va allontanata o eventualmente ammessa provvisoriamente. Quando uno Stato dà «asilo» a una persona, quest’ultima beneficia di una condizione giuridica particolarmente protetta. La concessione dell’asilo dipende quindi, di norma, dal riconoscimento dello statuto di rifugiato e dall’assenza di motivi d’esclusione. La decisione compete unicamente allo Stato interessato. Dovendo rispettare il diritto cogente internazionale, la Svizzera è tuttavia tenuta, in virtù della Convenzione sui rifugiati e in particolare del divieto di respingimento in essa sancito (principio del «non refoulement»), a offrire protezione, per lo meno a titolo provvisorio, a chiunque sarebbe esposto a possibile tortura o trattamenti disumani se rinviato nello Stato di provenienza.

 

NORMATIVA

SI

permessoB

NO

permessoF
rejected

POLITICA MIGRATORIA

La politica migratoria elvetica è caratterizzata da un sistema duale: 

Stati dell’UE/AELS

Il 1° giugno 2002, con l’entrata in vigore (dapprima per i «vecchi» membri dell’UE) dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) tra la Svizzera e l’Unione europea, viene introdotta una distinzione tra gli immigrati provenienti dagli Stati dell’UE/AELS e quelli provenienti dai cosiddetti Stati terzi. Grazie all’ALC sono state agevolate le condizioni di soggiorno e di lavoro dei cittadini UE in Svizzera e degli Svizzeri nello spazio UE. Il diritto alla libera circolazione delle persone è inoltre completato da disposizioni sul riconoscimento reciproco dei diplomi professionali, sull’acquisto di immobili e sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Le medesime regole sono applicabili agli Stati dell’AELS.

Stati terzi

Alle persone provenienti dagli Stati terzi vengono applicate disposizioni specifiche: conformemente alla Legge federale sugli stranieri (LStr), per esempio, l’accesso al mercato del lavoro è limitato alla manodopera qualificata. Il Consiglio federale fissa contingenti massimi annui per i dimoranti temporanei e per quelli annuali. Nel 2020 tali contingenti sono stati pari a 4000 permessi per dimoranti temporanei e a 4500 permessi per dimoranti annuali.