Statuto

STATUTO

I. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Natura, nome, durata e sede della Fondazione

È costituita una Fondazione senza scopo di lucro (di seguito abbreviata <<la Fondazione>>) ai sensi degli art. 80 e segg. del Codice Civile Svizzero, con il nome seguente:

Fondazione Azione Posti Liberi

  1. La Fondazione ha durata illimitata.
  2. La Fondazione ha sede a Lugano (Svizzera).
  3. Il Consiglio di fondazione può, con l’accordo dell’Autorità di vigilanza, trasferire in ogni momento la sede della Fondazione in altro luogo in Svizzera.

Art. 2 Scopo

  1. La Fondazione promuove e sostiene le iniziative nel Canton Ticino per ogni forma di soccorso a favore di persone alla ricerca di un Paese d’asilo costrette ad abbandonare il proprio Paese, la   propria casa, la propria famiglia, a causa di conflitti armati oppure di analoghe situazioni di violenza.
  2. Rientra negli scopi della Fondazione anche, ma non solo, la promozione e il sostegno:
    • Di iniziative per la sensibilizzazione della popolazione riguardo ai bisogni dei profughi.
    • Di solidarietà concreta, umana, morale, finanziaria e materiale a favore di profughi.
    • Di iniziative con fini analoghi condotte da parte di organizzazioni senza fine di lucro, che diano garanzie di neutralità e di professionalità.
    • Di iniziative di formazione professionale destinate alle organizzazioni e alle persone che prestano la loro attività, in maniera remunerata oppure a titolo volontario, a favore dei profughi.
    • Di iniziative di educazione dei giovani mediante presenze nelle scuole da parte di operatori professionali e volontari, testimoni, documentazioni e simili.

Art. 3 Capitale della Fondazione

  1. Il capitale iniziale della Fondazione è di CHF 50’000.
  2. Il capitale della Fondazione potrà essere incrementato grazie a versamenti di enti pubblici o privati, nonché mediante donazioni, legati ed erogazioni di chiunque voglia contribuire al conseguimento dello scopo che la Fondazione persegue o con qualsiasi altro mezzo che il Consiglio di fondazione riterrà necessario al perseguimento dello scopo della Fondazione.
  3. Gli impegni della Fondazione sono garantiti esclusivamente dal suo patrimonio.

II. ORGANI DELLA FONDAZIONE

Art. 4 Consiglio di fondazione

  1. La Fondazione è diretta dal Consiglio di fondazione, composto da 3 a 7 membri, che durano in carica tre anni, con mandato rinnovabile.
  2. I membri del primo Consiglio di fondazione vengono designati dal fondatore nell’atto di costituzione.
  3. In seguito il Consiglio di fondazione designa i successori per cooptazione facendo capo a personalità dal profilo adeguato agli scopi e alle finalità della Fondazione.
  4. Almeno un membro del Consiglio di fondazione deve essere domiciliato in Svizzera.
  5. La funzione dei membri del Consiglio di fondazione cessa al termine del mandato, per dimissione e comunque con il compimento del settantesimo anno di età.
  6. Per la revoca del Presidente, del vice-Presidente o di un altro membro del Consiglio di fondazione è richiesta la approvazione dei 2/3 di tutti i membri del Consiglio di fondazione.

Art. 5 Competenze del Consiglio di fondazione

  1. Il Consiglio di fondazione amministra la Fondazione secondo la legge, l’atto di Fondazione, il suo Statuto e secondo il suo apprezzamento.
  2. Inoltre, vigila sul corretto perseguimento dello scopo della Fondazione e sulla corretta utilizzazione del suo capitale.
  3. Il Consiglio di fondazione determina e sorveglia le attività della Fondazione.
  4. Il Consiglio di fondazione approva il bilancio, il preventivo ed il Rapporto annuale di attività.
  5. Il Consiglio di fondazione designa ogni anno l’Ufficio di revisione, il cui mandato è rinnovabile.
  6. Il Consiglio di fondazione designa la sede, il domicilio legale ed il recapito della Fondazione.
  7. Al Consiglio di fondazione sono riservati tutti i compiti che non fossero demandati ad altri organi.
  8. Se necessario, il Consiglio di fondazione stabilisce l’ulteriore organizzazione della Fondazione mediante regolamento.
  9. Il Consiglio di fondazione può costituire al suo interno comitati esecutivi, nominare un curatore, una Direzione della Fondazione o delegare determinati compiti anche a persone esterne alla Fondazione.

Art. 6 Rappresentanza e diritto di firma

Il Consiglio di fondazione disciplina la rappresentanza della Fondazione verso terzi ed il diritto di firma.

Art. 7 Sedute del Consiglio di Fondazione

  1. Il Consiglio di fondazione si riunisce dietro convocazione del Presidente ogni qualvolta lo richieda l’attività della Fondazione oppure dietro richiesta di almeno due membri.
  2. Di regola, la convocazione deve essere spedita ai membri del Consiglio di fondazione almeno 10 giorni prima della seduta.
  3. Con il consenso e alla presenza di tutti i membri, una seduta del Consiglio di fondazione può svolgersi anche senza osservare le predette formalità di convocazione.
  4. Le sedute aventi per oggetto la delibera sul preventivo e sui conti annuali si svolgono ogni anno in primavera.

Art. 8 Deliberazioni del Consiglio di fondazione

  1. Il Consiglio di fondazione delibera validamente se almeno la metà dei suoi membri è presente.
  2. Le deliberazioni del Consiglio di fondazione necessitano, qualora la legge o lo Statuto non prevedano altrimenti, l’accordo della maggioranza di tutti i membri.
  3. Ogni membro dispone di un voto.
  4. In caso di parità di voti decide il voto del Presidente.
  5. Le deliberazioni possono essere prese anche mediante circolare scritta, qualora nessun membro richieda una seduta e una discussione orale.
  6. In casi urgenti, per i quali non fosse possibile indire per tempo una seduta del Consiglio di fondazione, quest’ultimo può deliberare anche telefonicamente; tali deliberazioni devono tuttavia essere confermate per iscritto da tutti i membri del Consiglio di fondazione entro 72 ore.
  7. Deve essere tenuto un verbale delle deliberazioni del Consiglio di fondazione.

Art. 9 Presidenza

  1. Il Consiglio di fondazione designa il Presidente.
  2. Il Presidente rimane in carica per tre anni.
  3. Il mandato può essere rinnovato per tre volte al massimo.

Art. 10 Segretariato

  1. Il Consiglio di fondazione può costituire un Segretariato della Fondazione rispettivamente designare un Segretario del Consiglio di fondazione.
  2. Il Segretario del Consiglio rimane in carica per tre anni.
  3. Il suo mandato può essere rinnovato per tre volte al massimo e non è remunerato.

Art. 11 Indennità dei membri del Consiglio di fondazione

  1. Di norma, l’attività in seno al Consiglio di fondazione è svolta a titolo onorifico.
  2. Soltanto le spese effettivamente sostenute sono rimborsate.
  3. Le prestazioni supplementari che richiedono un considerevole impegno lavorativo possono essere indennizzate caso per caso.
  4. Le modalità per tali indennizzi dovranno essere specificate in un regolamento.

Art. 12 Ufficio di revisione

  1. L’Ufficio di revisione è affidato ad uno o più revisori, persone fisiche o giuridiche, designati dal Consiglio di fondazione e abilitati a svolgere servizi di revisione.
  2. I membri del Consiglio di Fondazione non possono assumere tale carica.
  3. L’Ufficio di revisione, procedendo alla revisione nella forma legale cosiddetta “limitata”, verifica ogni anno la contabilità, la situazione patrimoniale e i conti annuali, e allestisce un rapporto scritto annuale all’indirizzo del Consiglio di fondazione.

Art. 13 Presidenza onoraria e Patronato

  1. Il Consiglio di fondazione può conferire il titolo di Presidente o Co-presidente onorario a persone che si sono distinte particolarmente nel conseguimento degli scopi della Fondazione.
  2. Il Consiglio di fondazione può designare i membri del Comitato dei patroni, in qualità di persone che si sono distinte per aver sostenuto in modo speciale gli ideali, gli scopi e/o le attività della Fondazione.
  3. Le persone suddette non rappresentano la Fondazione, salvo procura speciale conferita mediante risoluzione del Consiglio di fondazione.
  4. Il Presidente e i Copresidenti onorari, come pure i Patroni, possono pronunciarsi a titolo consultivo sulla politica generale della Fondazione, di loro iniziativa o su richiesta del Consiglio di fondazione.

III. DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 14 Conti

I conti della Fondazione devono essere chiusi al 31 dicembre, la prima volta il 31 dicembre 2014.

Art. 15 Valuta dei conti

La contabilità e i conti annuali sono tenuti in valuta svizzera.

Art. 16 Utilizzazione del capitale della Fondazione

  1. Il Consiglio di fondazione può scegliere liberamente i mezzi necessari alla realizzazione dello scopo della Fondazione.
  2. Il Consiglio di fondazione decide sull’utilizzazione del capitale, dei redditi e di altri beni della Fondazione secondo il suo libero apprezzamento.
  3. Il Consiglio di fondazione può emanare, modificare o annullare Direttive, Disposizioni esecutive o Regolamenti in merito alle prestazioni e donazioni della Fondazione.
  4. Il Consiglio di fondazione amministra il capitale della Fondazione secondo quanto previsto dall’atto di Fondazione e dal presente Statuto.
  5. A tale scopo esso può far capo alla consulenza da parte di banche o di esperti del settore oppure incaricarli della gestione totale o parziale del capitale e dei beni della Fondazione.
  6. Il Consiglio di fondazione vigila affinché, di regola, le spese e le elargizioni annuali non superino la somma dei redditi del capitale della Fondazione.
  7. Per le decisioni concernenti l’utilizzazione del capitale della Fondazione per spese ed elargizioni è necessario il voto della maggioranza dei membri del Consiglio di fondazione.
  8. Il capitale della Fondazione deve essere investito in maniera da generare interessi, comunque in modo conservativo e riservato il perseguimento dello scopo della Fondazione.
  9. Donazioni da parte della Fondazione possono essere eseguite facendo capo sia al reddito del capitale sia al capitale stesso della Fondazione.

IV. REVISIONE DEGLI STATUTI E SCIOGLIMENTO DELLA FONDAZIONE

Art. 17 Scioglimento e liquidazione della Fondazione

  1. Qualora lo scopo statutario della Fondazione non possa più essere raggiunto, il Consiglio di fondazione, alla maggioranza dei due terzi di tutti i suoi membri, può sciogliere la Fondazione in ogni momento in base ai motivi previsti dalla legge e con l’accordo dell’Autorità di vigilanza.
  2. Un eventuale utile derivante dallo scioglimento della Fondazione deve essere assegnato da parte dell’ultimo Consiglio di fondazione, riservato il consenso dell’Autorità di vigilanza, a favore di istituzioni senza fine di lucro, riconosciute di pubblica utilità e al beneficio dell’esenzione fiscale e con scopi il più possibile analoghi a quello della Fondazione.
  3. È esclusa l’attribuzione del patrimonio oppure dell’utile di liquidazione della Fondazione a favore del Fondatore, oppure ai membri dei suoi organi oppure ai loro predecessori.

Art. 18 Modifica degli Statuti

Per la modifica totale o parziale di questi Statuti è richiesta la maggioranza dei due terzi di tutti i membri del Consiglio di fondazione e l’approvazione da parte dell’Autorità di vigilanza.


Il presente Statuto è stato approvato dalla Fondatrice e dal Consiglio di Fondazione in data 16 giugno 2014