STATUTO
I. DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 Natura, nome, durata e sede della Fondazione
È costituita una Fondazione senza scopo di lucro (di seguito abbreviata <<la Fondazione>>) ai sensi degli art. 80 e segg. del Codice Civile Svizzero, con il nome seguente:
Fondazione Azione Posti Liberi
- La Fondazione ha durata illimitata.
- La Fondazione ha sede a Lugano (Svizzera).
- Il Consiglio di fondazione può, con l’accordo dell’Autorità di vigilanza, trasferire in ogni momento la sede della Fondazione in altro luogo in Svizzera.
Art. 2 Scopo
- La Fondazione promuove e sostiene le iniziative nel Canton Ticino per ogni forma di soccorso a favore di persone alla ricerca di un Paese d’asilo costrette ad abbandonare il proprio Paese, la propria casa, la propria famiglia, a causa di conflitti armati oppure di analoghe situazioni di violenza.
- Rientra negli scopi della Fondazione anche, ma non solo, la promozione e il sostegno:
- Di iniziative per la sensibilizzazione della popolazione riguardo ai bisogni dei profughi.
- Di solidarietà concreta, umana, morale, finanziaria e materiale a favore di profughi.
- Di iniziative con fini analoghi condotte da parte di organizzazioni senza fine di lucro, che diano garanzie di neutralità e di professionalità.
- Di iniziative di formazione professionale destinate alle organizzazioni e alle persone che prestano la loro attività, in maniera remunerata oppure a titolo volontario, a favore dei profughi.
- Di iniziative di educazione dei giovani mediante presenze nelle scuole da parte di operatori professionali e volontari, testimoni, documentazioni e simili.
Art. 3 Capitale della Fondazione
- Il capitale iniziale della Fondazione è di CHF 50’000.
- Il capitale della Fondazione potrà essere incrementato grazie a versamenti di enti pubblici o privati, nonché mediante donazioni, legati ed erogazioni di chiunque voglia contribuire al conseguimento dello scopo che la Fondazione persegue o con qualsiasi altro mezzo che il Consiglio di fondazione riterrà necessario al perseguimento dello scopo della Fondazione.
- Gli impegni della Fondazione sono garantiti esclusivamente dal suo patrimonio.
II. ORGANI DELLA FONDAZIONE
Art. 4 Consiglio di fondazione
- La Fondazione è diretta dal Consiglio di fondazione, composto da 3 a 7 membri, che durano in carica tre anni, con mandato rinnovabile.
- I membri del primo Consiglio di fondazione vengono designati dal fondatore nell’atto di costituzione.
- In seguito il Consiglio di fondazione designa i successori per cooptazione facendo capo a personalità dal profilo adeguato agli scopi e alle finalità della Fondazione.
- Almeno un membro del Consiglio di fondazione deve essere domiciliato in Svizzera.
- La funzione dei membri del Consiglio di fondazione cessa al termine del mandato, per dimissione e comunque con il compimento del settantesimo anno di età.
- Per la revoca del Presidente, del vice-Presidente o di un altro membro del Consiglio di fondazione è richiesta la approvazione dei 2/3 di tutti i membri del Consiglio di fondazione.
Art. 5 Competenze del Consiglio di fondazione
- Il Consiglio di fondazione amministra la Fondazione secondo la legge, l’atto di Fondazione, il suo Statuto e secondo il suo apprezzamento.
- Inoltre, vigila sul corretto perseguimento dello scopo della Fondazione e sulla corretta utilizzazione del suo capitale.
- Il Consiglio di fondazione determina e sorveglia le attività della Fondazione.
- Il Consiglio di fondazione approva il bilancio, il preventivo ed il Rapporto annuale di attività.
- Il Consiglio di fondazione designa ogni anno l’Ufficio di revisione, il cui mandato è rinnovabile.
- Il Consiglio di fondazione designa la sede, il domicilio legale ed il recapito della Fondazione.
- Al Consiglio di fondazione sono riservati tutti i compiti che non fossero demandati ad altri organi.
- Se necessario, il Consiglio di fondazione stabilisce l’ulteriore organizzazione della Fondazione mediante regolamento.
- Il Consiglio di fondazione può costituire al suo interno comitati esecutivi, nominare un curatore, una Direzione della Fondazione o delegare determinati compiti anche a persone esterne alla Fondazione.
Art. 6 Rappresentanza e diritto di firma
Il Consiglio di fondazione disciplina la rappresentanza della Fondazione verso terzi ed il diritto di firma.
Art. 7 Sedute del Consiglio di Fondazione
- Il Consiglio di fondazione si riunisce dietro convocazione del Presidente ogni qualvolta lo richieda l’attività della Fondazione oppure dietro richiesta di almeno due membri.
- Di regola, la convocazione deve essere spedita ai membri del Consiglio di fondazione almeno 10 giorni prima della seduta.
- Con il consenso e alla presenza di tutti i membri, una seduta del Consiglio di fondazione può svolgersi anche senza osservare le predette formalità di convocazione.
- Le sedute aventi per oggetto la delibera sul preventivo e sui conti annuali si svolgono ogni anno in primavera.
Art. 8 Deliberazioni del Consiglio di fondazione
- Il Consiglio di fondazione delibera validamente se almeno la metà dei suoi membri è presente.
- Le deliberazioni del Consiglio di fondazione necessitano, qualora la legge o lo Statuto non prevedano altrimenti, l’accordo della maggioranza di tutti i membri.
- Ogni membro dispone di un voto.
- In caso di parità di voti decide il voto del Presidente.
- Le deliberazioni possono essere prese anche mediante circolare scritta, qualora nessun membro richieda una seduta e una discussione orale.
- In casi urgenti, per i quali non fosse possibile indire per tempo una seduta del Consiglio di fondazione, quest’ultimo può deliberare anche telefonicamente; tali deliberazioni devono tuttavia essere confermate per iscritto da tutti i membri del Consiglio di fondazione entro 72 ore.
- Deve essere tenuto un verbale delle deliberazioni del Consiglio di fondazione.
Art. 9 Presidenza
- Il Consiglio di fondazione designa il Presidente.
- Il Presidente rimane in carica per tre anni.
- Il mandato può essere rinnovato per tre volte al massimo.
Art. 10 Segretariato
- Il Consiglio di fondazione può costituire un Segretariato della Fondazione rispettivamente designare un Segretario del Consiglio di fondazione.
- Il Segretario del Consiglio rimane in carica per tre anni.
- Il suo mandato può essere rinnovato per tre volte al massimo e non è remunerato.
Art. 11 Indennità dei membri del Consiglio di fondazione
- Di norma, l’attività in seno al Consiglio di fondazione è svolta a titolo onorifico.
- Soltanto le spese effettivamente sostenute sono rimborsate.
- Le prestazioni supplementari che richiedono un considerevole impegno lavorativo possono essere indennizzate caso per caso.
- Le modalità per tali indennizzi dovranno essere specificate in un regolamento.
Art. 12 Ufficio di revisione
- L’Ufficio di revisione è affidato ad uno o più revisori, persone fisiche o giuridiche, designati dal Consiglio di fondazione e abilitati a svolgere servizi di revisione.
- I membri del Consiglio di Fondazione non possono assumere tale carica.
- L’Ufficio di revisione, procedendo alla revisione nella forma legale cosiddetta “limitata”, verifica ogni anno la contabilità, la situazione patrimoniale e i conti annuali, e allestisce un rapporto scritto annuale all’indirizzo del Consiglio di fondazione.
Art. 13 Presidenza onoraria e Patronato
- Il Consiglio di fondazione può conferire il titolo di Presidente o Co-presidente onorario a persone che si sono distinte particolarmente nel conseguimento degli scopi della Fondazione.
- Il Consiglio di fondazione può designare i membri del Comitato dei patroni, in qualità di persone che si sono distinte per aver sostenuto in modo speciale gli ideali, gli scopi e/o le attività della Fondazione.
- Le persone suddette non rappresentano la Fondazione, salvo procura speciale conferita mediante risoluzione del Consiglio di fondazione.
- Il Presidente e i Copresidenti onorari, come pure i Patroni, possono pronunciarsi a titolo consultivo sulla politica generale della Fondazione, di loro iniziativa o su richiesta del Consiglio di fondazione.
III. DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 14 Conti
I conti della Fondazione devono essere chiusi al 31 dicembre, la prima volta il 31 dicembre 2014.
Art. 15 Valuta dei conti
La contabilità e i conti annuali sono tenuti in valuta svizzera.
Art. 16 Utilizzazione del capitale della Fondazione
- Il Consiglio di fondazione può scegliere liberamente i mezzi necessari alla realizzazione dello scopo della Fondazione.
- Il Consiglio di fondazione decide sull’utilizzazione del capitale, dei redditi e di altri beni della Fondazione secondo il suo libero apprezzamento.
- Il Consiglio di fondazione può emanare, modificare o annullare Direttive, Disposizioni esecutive o Regolamenti in merito alle prestazioni e donazioni della Fondazione.
- Il Consiglio di fondazione amministra il capitale della Fondazione secondo quanto previsto dall’atto di Fondazione e dal presente Statuto.
- A tale scopo esso può far capo alla consulenza da parte di banche o di esperti del settore oppure incaricarli della gestione totale o parziale del capitale e dei beni della Fondazione.
- Il Consiglio di fondazione vigila affinché, di regola, le spese e le elargizioni annuali non superino la somma dei redditi del capitale della Fondazione.
- Per le decisioni concernenti l’utilizzazione del capitale della Fondazione per spese ed elargizioni è necessario il voto della maggioranza dei membri del Consiglio di fondazione.
- Il capitale della Fondazione deve essere investito in maniera da generare interessi, comunque in modo conservativo e riservato il perseguimento dello scopo della Fondazione.
- Donazioni da parte della Fondazione possono essere eseguite facendo capo sia al reddito del capitale sia al capitale stesso della Fondazione.
IV. REVISIONE DEGLI STATUTI E SCIOGLIMENTO DELLA FONDAZIONE
Art. 17 Scioglimento e liquidazione della Fondazione
- Qualora lo scopo statutario della Fondazione non possa più essere raggiunto, il Consiglio di fondazione, alla maggioranza dei due terzi di tutti i suoi membri, può sciogliere la Fondazione in ogni momento in base ai motivi previsti dalla legge e con l’accordo dell’Autorità di vigilanza.
- Un eventuale utile derivante dallo scioglimento della Fondazione deve essere assegnato da parte dell’ultimo Consiglio di fondazione, riservato il consenso dell’Autorità di vigilanza, a favore di istituzioni senza fine di lucro, riconosciute di pubblica utilità e al beneficio dell’esenzione fiscale e con scopi il più possibile analoghi a quello della Fondazione.
- È esclusa l’attribuzione del patrimonio oppure dell’utile di liquidazione della Fondazione a favore del Fondatore, oppure ai membri dei suoi organi oppure ai loro predecessori.
Art. 18 Modifica degli Statuti
Per la modifica totale o parziale di questi Statuti è richiesta la maggioranza dei due terzi di tutti i membri del Consiglio di fondazione e l’approvazione da parte dell’Autorità di vigilanza.
Il presente Statuto è stato approvato dalla Fondatrice e dal Consiglio di Fondazione in data 16 giugno 2014