Dopo tre anni di procedimento, la Corte Federale la riconosce come vittima di violenza domestica
Tipo: Caso individuale
Parole chiave: violenza domestica
Scaricare Caso 355_Amina
Amina* ha ottenuto un permesso di soggiorno per matrimonio. Ha lasciato la casa coniugale a causa della violenza del marito ed è stata minacciata di deportazione dal SEM e dal TAF. Dopo tre anni di procedimenti, la Corte Federale ha finalmente riconosciuto la sua condizione di vittima di violenza domestica e ha deciso che il suo permesso di soggiorno doveva essere rinnovato.
Persona interessata: Amina* (non è il suo vero nome), nata nel 1964
Origine: Algeria
Stato: permesso B per matrimonio -> rinnovo accettato
Riassunto del caso
Dopo il suo matrimonio con Khaled*, che ha un permesso di soggiorno in Svizzera, Amina*, cittadina algerina, ha ottenuto un permesso di soggiorno attraverso il ricongiungimento familiare e si è stabilita a Losanna con suo marito. Due mesi dopo, ha lasciato la casa coniugale, in seguito a una discussione durante la quale il marito l’aveva gravemente maltrattata. Un rapporto medico è stato redatto il giorno dopo dall’Unità di Medicina della Violenza del CHUV e il marito è stato condannato – nove mesi dopo – ad una multa di 60 giorni per lesioni corporali qualificate.
Secondo la legge, il permesso di soggiorno di un coniuge entrato in Svizzera attraverso il ricongiungimento familiare non è prorogato se la coppia vive insieme da meno di tre anni, tranne in caso di gravi motivi personali (art. 50 al. 1 lett. b), in particolare quando un coniuge è vittima di violenza coniugale o quando la reintegrazione sociale nel Paese d’origine sembra essere seriamente compromessa (art. 50 al. 2 LEI).
Nel caso di Amina*, diversi documenti attestano la violenza domestica che ha subito. Nell’ambito del suo diritto ad essere ascoltata dal SEM, ha spiegato dettagliatamente le violenze psicologiche e le minacce quotidiane del marito, il controllo estremo che lui ha esercitato su di lei, così come i continui insulti, la coercizione sessuale e la violenza fisica.
Nonostante queste considerazioni, la SEM ha rifiutato di rinnovare il permesso di soggiorno di Amina* e ha ordinato il suo allontanamento dalla Svizzera. Un ricorso è stato presentato al TAF, che ha approvato la decisione del SEM. Queste due autorità giudicano insufficiente l’intensità della violenza fisica e psicologica.
In appello, la Corte federale ribalta la decisione del Tribunale amministrativo federale e approva la proroga del permesso di soggiorno di Amina*. Secondo la Corte, la violenza che l’ha portata a lasciare il domicilio coniugale e il marito ha raggiunto il grado di gravità e intensità richiesto dalla giurisprudenza per l’applicazione dell’art. 50 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 LEI.
Domande sollevate
Le esigenze troppo elevate della SEM e del TAF in materia di prova dell’intensità della violenza subita non permettono di raggiungere l’obiettivo iniziale di protezione delle vittime di violenza domestica ai sensi dell’art. 50 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 LEI (vedi il rapporto dell’ODAE su questo tema). Come mai una condanna penale per lesioni corporali qualificate contro il marito di Amina* per violenza domestica commessa due mesi dopo l’inizio della loro vita insieme non è accettata dalla SEM e dal TAF come prova di una violenza di una “certa intensità” nel senso della giurisprudenza (in particolare ATF 136 II 1 (2C_460/2009) del 4 novembre 2009)?
Come mai i vari mezzi di prova forniti da Amina* non sono stati sufficienti per far ammettere rapidamente che la violenza domestica di cui era vittima era di “una certa intensità” e che ha dovuto aspettare tre lunghi anni nell’incertezza se sarebbe stata finalmente deportata o no?
Cronologia
2014: matrimonio in Algeria di Amina* e Khaled*.
2015: permesso di soggiorno concesso ad Amina* per il ricongiungimento familiare (settembre); separazione della coppia (novembre)
2016: condanna di Khaled* per lesioni corporali qualificate commesse su Amina* (agosto)
2017: proroga del permesso di soggiorno di Amina* da parte dello SPOP (maggio); rifiuto della SEM di approvare la proroga del permesso di soggiorno e decisione di rimandarla in Algeria (maggio); ricorso al TAF (agosto)
2019: rifiuto del ricorso da parte del TAF (luglio); ricorso al TF (agosto)
2020: approvazione della proroga del permesso di soggiorno di Amina* da parte del Tribunale federale (gennaio)
Descrizione del caso
In seguito al suo matrimonio con Khaled*, che ha un permesso di soggiorno in Svizzera, Amina*, cittadina algerina, ha ottenuto un permesso di soggiorno attraverso il ricongiungimento familiare e si è trasferita a Losanna l’11 settembre 2015 con suo marito. Due mesi dopo, ha lasciato la casa coniugale a causa della violenza inflitta dal marito. Secondo un rapporto medico redatto nel novembre 2015 dall’unità di medicina della violenza del CHUV, durante una discussione, Amina* è stata gettata a terra e schiaffeggiata dal marito, che l’ha poi afferrata per i capelli. Questi atti hanno causato varie abrasioni e gonfiori. Nove mesi dopo, Khaled* sarà condannato a una pena pecuniaria di 60 giorni di multa per lesioni corporali qualificate commesse contro sua moglie.
Secondo la legge, una famiglia è sciolta quando i coniugi non vivono più sotto lo stesso tetto. Se l’unione coniugale dura da meno di tre anni, il permesso di soggiorno del coniuge ottenuto tramite il ricongiungimento familiare non è prorogato, salvo in caso di importanti motivi personali (art. 50, cpv. 1, lett. b). Questi importanti motivi personali sono dati in particolare quando un coniuge è vittima di violenza coniugale o quando il reinserimento sociale nel paese d’origine appare seriamente compromesso (art. 50 al. 2 LEI). La vittima deve provare che la violenza domestica è probabile per mezzo di vari rapporti, perizie o testimonianze credibili (DTF 138 II 229, par. 3.2.3). Secondo la giurisprudenza, l’abuso coniugale deve essere di “una certa intensità” (ATF 136 II 1, par. 5.3).
Nel caso di Amina*, diverse istituzioni specializzate attestano la violenza coniugale di cui è stata vittima (in particolare il centro LAVI e il centro Malley-Prairie). Il follow-up psicologico è stabilito con un terapeuta che nota che Amina* soffre di “angoscia e un significativo disturbo emotivo” (certificato del 28 gennaio 2016). Nella sua lettera indirizzata alla SEM nell’ambito del suo diritto ad essere ascoltata, Amina* testimonia per iscritto le violenze psicologiche e le minacce subite quotidianamente, l’estremo controllo esercitato dal marito su di lei, i continui insulti, la coercizione sessuale e infine le gravi violenze fisiche subite durante la lite del novembre 2015. Spiega anche che è sotto pressione da parte della sua famiglia che la incolpa della separazione. I suoi fratelli hanno chiarito che non avrebbero accettato il suo ritorno a casa come donna separata o divorziata.
Nonostante queste considerazioni, nel luglio 2017 la SEM ha deciso di rifiutare l’approvazione del rinnovo del permesso di soggiorno di Amina* e ha pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera. Un ricorso è stato presentato al Tribunale amministrativo federale (TAF), che ha approvato la decisione del SEM. Questi due organi ritengono che l’intensità delle costrizioni fisiche e psicologiche esercitate da Khaled* su Amina* durante il periodo della loro vita insieme non è sufficiente, ai sensi della giurisprudenza, a giustificare un caso di rigore sulla base dell’articolo 50, paragrafo 1, lettera b, e paragrafo 2, LEI. Secondo il TAF, l’ordinanza penale dell’agosto 2016 si riferisce a un evento unico e gli atti di violenza subiti non hanno richiesto cure mediche. Per il TAF, ciò costituisce un’indicazione che questi atti non avevano il grado di intensità richiesto (sentenza TAF, paragrafo 5.6). Il TAF nega le difficoltà di reintegrazione che Amina * rischia di affrontare in caso di ritorno in Algeria e ritiene che lei “potrà di nuovo contare sul sostegno emotivo e materiale della sua famiglia”.
Su ricorso, la Corte federale ha annullato la decisione del Tribunale amministrativo federale e ha approvato la proroga del permesso di soggiorno di Amina*. Secondo la Corte, le gravi violenze subite durante la lite del novembre 2015, che l’hanno portata a lasciare la casa coniugale e quindi il marito, hanno raggiunto il grado di gravità e intensità richiesto dalla giurisprudenza per l’applicazione dell’art. 50 cpv. 1 let. b e cpv. 2 LEI. Anche se breve, l’esistenza della comunità coniugale tra i coniugi era reale, “tanto reale, del resto, quanto le violenze – inammissibili, qualunque sia il contesto in cui sono avvenute – cui il marito ha sottoposto la ricorrente, e non le si può rimproverare di aver preso immediatamente le distanze dal suo aggressore” (sentenza della Corte federale, par. 4.5).
Fonti:
Decisione della SEM, sentenza della FAT F-4470/2017 del 12 luglio 2019
Sentenza del TF 2C_693/2019 del 21 gennaio 2020
Lettere di rivendicazione del diritto al contraddittorio
Ricorso alla FAT e Ricorso al TF