Tipologia di Permessi

L’attuale Legge federale sugli stranieri (LStr) è stata approvata dal popolo svizzero il 24 settembre 2006 ed è entrata in vigore il 1° gennaio 2008.

La Legge regola in primo luogo l’ammissione e il soggiorno dei cittadini di Paesi terzi, cioè non membri dell’UE (Unione Europea) e dell’AELS (Associazione europea del libero-scambio). Restringe l’immigrazione degli stranieri nati negli Stati terzi ai lavoratori particolarmente qualificati, considerati come indispensabili per l’economia Svizzera.

La legge LStr regola principalmente:

  • entrata e partenza dei migranti,
  • il soggiorno degli stranieri sul territorio Svizzero,
  • il ricongiungimento familiare,
  • le misure d’integrazione.

Persone ricadenti sotto la legislazione sull’asilo

Queste persone sono quelle che ottengono un’autorizzazione N (richiedente l’asilo), F (persona straniera ammessa provvisoriamente) o S (persone bisognose di protezione).

Inoltre, per quanto attiene alla procedura di asilo, possono esservi compresi gli stranieri rifugiati riconosciuti: questi ottengono di regola un permesso B o C ma, per quanto attiene ai motivi del soggiorno (ovvero la tutela da persecuzioni estere) sono legate alla legislazione sull’asilo.

Permesso per richiedenti l’asilo N

Viene rilasciato agli stranieri che sono messi in procedura d’asilo.

Tale procedura può concludersi con una decisione positiva ed il riconoscimento dello statuto di rifugiato ed il rilascio di un permesso B o C; oppure di non entrata nel merito (NEM), con l’obbligo di lasciare immediatamente la Svizzera; oppure con una decisione di non entrata nel merito con l’obbligo di ritornare nel paese di prima accoglienza a seguito degli accordi di Dublino (NEM Dublino); oppure con una decisione materiale negativa con obbligo di lasciare la Svizzera entro un termine di partenza impartito dalla SEM (negativa con TP), oppure con una decisione negativa ma con la concessione dell’ammissione provvisoria ed il rilascio di un permesso per stranieri ammessi provvisoriamente F.

 

Permesso per stranieri ammessi provvisoriamente F

È rilasciato agli stranieri che, per decisione della SEM, vengono ammessi provvisoriamente in Svizzera.

A determinate condizioni, la SEM può concedere lo statuto di rifugiato ammesso provvisoriamente.

Le persone con tali statuti possono, dopo tre mesi dal loro arrivo in Svizzera, chiedere l’autorizzazione a svolgere attività lavorativa.

Tale istanza soggiace al preavviso dell’ufficio del mercato del lavoro.

Le persone al beneficio di un permesso di ammissione provvisoria F possono, a determinate condizioni, chiedere il rilascio di un permesso di dimora annuale B.

I requisiti richiesti dall’autorità federale sono :

  • 5 anni di soggiorno in Ticino;
  • comportamento incensurato;
  • indipendenza finanziaria;
  • buona salute;
  • dimostrare una buona integrazione nel tessuto sociale ticinese.
 

Ricongiungimento famigliare

I titolari di permesso F (ammissione provvisoria) possono essere autorizzate a farsi raggiungere dai figli minorenni o dal coniuge alle stesse condizioni dei cittadini con permesso di soggiorno di breve durata, ma unicamente dopo un soggiorno autorizzato di tre anni.

Durante la procedura di asilo, i richiedenti l’asilo non hanno diritto al ricongiungimento famigliare, dato che il permesso N non è di per sé un permesso di soggiorno.

Coniugi e figli minorenni che accompagnano il richiedente l’asilo, se non hanno motivi di asilo che risiedono già nella propria persona, beneficiano di regola del suo statuto: se la domanda d’asilo viene accolta, vengono cioè inclusi nello statuto di rifugiato. Per motivi particolari, possono essere inclusi anche altri parenti prossimi (si tratta soprattutto dei casi in cui nel paese di provenienza sono stati o verrebbero esposti a seri pregiudizi a causa del loro parente).

Se la famiglia è stata separata in seguito alla fuga, viene autorizzata l’entrata in Svizzera.

 

I “sans-papiers” in Svizzera

Il termine “sans-papiers” designa gli stranieri entrati in Svizzera (con o senza visto conformemente alle disposizioni vigenti nei riguardi del loro Paese d’orgine) e rimasti nel Paese pur avendo superato la durata del soggiorno autorizzato.

Il termine “sans-papiers” non significa che queste persone sono prive di documenti di legittimazione o di viaggio.