• -

Condannate tre guardie di confine

Non avevano chiamato un’ambulanza in relazione all’aborto spontaneo di una donna siriana a Domodossola

La giustizia militare ha condannato tre guardie di confine in relazione all’aborto spontaneo di una donna siriana durante un rinvio in Italia, nel 2014. Secondo i giudici i tre avrebbero dovuto mostrare coraggio civile: sarebbe stato loro dovere chiamare un’ambulanza, anche contro la volontà del loro superiore.

Tre decreti di accusa sono stati emessi dalla giustizia militare, ha confermato oggi, domenica, un portavoce a Keystone-ATS, confermando una notizia pubblicata dalla SonntagsZeitung. Secondo il domenicale i tre sono stati condannati in febbraio e marzo a 30 aliquote giornaliere da 100 a 200 franchi (da 3’000 a 6’000 franchi) ciascuno.

Il capo delle tre guardie di frontiera, un sergente maggiore, era già stato condannato nel 2018. In appello, la pena detentiva per lesioni colpose e ripetuta inosservanza di prescrizioni di servizio era stata ridotta a 150 aliquote giornaliere di 150 franchi con la condizionale.

Fonte: https://www.rsi.ch/news/ticino-e-grigioni-e-insubria/Condannate-tre-guardie-di-confine-14056078.html


  • -

70°anniversario della Convenzione del 1951 sullo statuto dei rifugiati

Nel 2021 ricorre il 70° anniversario dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) e della Convenzione del 1951 sullo statuto dei rifugiati.

La Convenzione fu conclusa a Ginevra nel 1951. È entrata in vigore in Svizzera il 21 aprile 1955.

La Convenzione sullo status dei rifugiati del 1951 costituisce il documento legale fondamentale che sta alla base del lavoro dell’UNHCR. Firmata da 144 Stati contraenti, definisce il termine “rifugiato” e specifica tanto i diritti dei migranti forzati quanto gli obblighi legali degli Stati di proteggerli. Il principio fondamentale è quello del non-refoulement, che afferma che nessun rifugiato può essere respinto verso un Paese in cui la propria vita o libertà potrebbero essere seriamente minacciate. Oggi è ormai considerato una norma di diritto internazionale consuetudinario.

Perché la Convenzione è importante?

È stato il primo vero accordo internazionale che copre gli aspetti più fondamentali della vita di un rifugiato. Ha definito una serie di diritti umani fondamentali che dovrebbero essere almeno equivalenti alle libertà di cui godono i cittadini stranieri che vivono legalmente in un dato paese e in molti casi a quelle dei cittadini di quello stato. Ha riconosciuto la portata internazionale delle crisi dei rifugiati e la necessità della cooperazione internazionale, compresa la condivisione degli oneri tra gli stati, nell’affrontare il problema.

Cosa contiene la Convenzione del 1951?

Definisce il significato del termine “rifugiato”. Delinea i diritti di un rifugiato, tra cui la libertà di religione e di movimento, il diritto al lavoro, all’istruzione e all’accesso ai documenti di viaggio, ma sottolinea anche gli obblighi del rifugiato nei confronti del governo ospitante. Una disposizione chiave stabilisce che i rifugiati non devono essere rimandati, o respinti, in un paese dove temono di essere perseguitati. Essa indica anche le persone o i gruppi di persone che non sono coperti dalla Convenzione.

Cosa contiene il protocollo del 1967?

Rimuove le limitazioni geografiche e temporali scritte nella Convenzione originale, in base alle quali soprattutto gli europei coinvolti in eventi accaduti prima del 1° gennaio 1951, potevano richiedere lo status di rifugiato.

Chi è un rifugiato?

L’articolo 1 della Convenzione definisce il rifugiato come una persona che si trova fuori dal suo paese di nazionalità o di residenza abituale; ha un fondato timore di essere perseguitato a causa della sua razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o opinione politica; e non può o non vuole avvalersi della protezione di quel paese, o ritornarvi, per paura di essere perseguitato.

Cos’è la protezione?

I governi sono responsabili dell’applicazione delle leggi di un paese. Quando non sono in grado o non vogliono farlo, spesso durante un conflitto o un’agitazione civile, le persone i cui diritti umani fondamentali sono minacciati fuggono dalle loro case, spesso in un altro paese, dove possono essere classificati come rifugiati ed aver garantiti i diritti fondamentali.

Chi protegge i rifugiati?

I governi ospitanti sono i primi responsabili della protezione dei rifugiati e i 140 membri che aderiscono alla Convenzione e/o al Protocollo sono obbligate a metterne in pratica le disposizioni.

La Convenzione è ancora rilevante per il nuovo millennio?

Sì. È stata originariamente adottata per affrontare le conseguenze della seconda guerra mondiale in Europa e le crescenti tensioni politiche tra Est e Ovest. Ma anche se la natura dei conflitti e i modelli di migrazione sono cambiati nei decenni successivi, la Convenzione si è dimostrata notevolmente resistente nell’aiutare a proteggere circa 50 milioni di persone in tutti i tipi di situazioni. Finché persisterà la persecuzione di individui e gruppi, ci sarà bisogno della Convenzione.

Fonte: https://www.unhcr.org/news/stories/2001/6/3b4c06578/frequently-asked-questions-1951-refugee-convention.html

Trovi la Convenzione sullo statuto dei rifugiati al seguente indirizzo: https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1955/443_461_469/it


  • -

Asilo/ Protezione dalla persecuzione

Qualità di rifugiato

Basandosi sulla Convenzione di Ginevra sullo statuto dei rifugiati, la legge svizzera sull’asilo definisce chi può essere riconosciuto come rifugiato. Secondo queste basi legali sono rifugiati le persone che nel loro Paese di origine sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche. Può dunque essere considerato un rifugiato soltanto chi

  • è attualmente esposto a seri pregiudizi o ha fondato timore di esservi esposto in un prossimo futuro,
  • è perseguitato in modo mirato per uno dei motivi di cui sopra,
  • non ottiene protezione dal Paese di origine e
  • non dispone di alcuna possibilità di fuga all’interno del suo Paese di origine.

La procedura d’asilo

La Segreteria di Stato della migrazione esamina in modo individuale e circostanziato ogni domanda d’asilo. Con la più recente modifica della legge sull’asilo, entrata in vigore il 1° marzo 2019, le procedure d’asilo sono state nettamente accelerate. La Svizzera è ora suddivisa in sei regioni procedurali in cui i richiedenti l’asilo sono registrati, le domande d’asilo sono esaminate e le relative procedure sono per lo più concluse.

Dal 12 dicembre 2008 la Svizzera applica anche la procedura Dublino. L’Accordo di associazione a Dublino disciplina la competenza di un determinato Stato Dublino per il trattamento di una domanda d’asilo. Lo Stato competente per il trattamento di una domanda d’asilo è quello in cui è stata presentata la prima domanda.

Fonte: https://www.sem.admin.ch/sem/it/home/asyl/asyl.html

https://youtu.be/YzY8iGF_5Uo?list=PLJ0pOJtH6tfaNXVU2OG9Q_k4fKrxCX_RN

  • -

Asilo: statistica 2020

La pandemia di coronavirus ha provocato un calo della migrazione legata all’asilo: nel 2020 la Svizzera ha registrato 11 041 domande d’asilo, ossia il 22,6 per cento in meno rispetto all’anno precedente. Per il 2021 la Segreteria di Stato della migrazione prevede circa 15 000 (± 1500) nuove domande d’asilo.

Nel 2020 sono state presentate in Svizzera 11 041 domande d’asilo, ossia 3228 in meno che nel 2019. Questa diminuzione va ricondotta in prima linea alle restrizioni di viaggio a livello internazionale a causa del coronavirus.

Principali Paesi di provenienza

Anche nel 2020, il principale Paese di provenienza delle persone che hanno chiesto asilo in Svizzera è stata l’Eritrea con 1917 domande.

Di queste, però, 366 sono imputabili a ricongiungimenti familiari, 1173 a nascite e 167 a domande multiple. Pertanto le nuove domande d’asilo presentate da persone di origine eritrea sono 211.

Gli altri maggiori Paesi di provenienza sono stati l’Afghanistan (1438 domande primarie e 243 domande secondarie), la Turchia (730 domande primarie e 471 secondarie), l’Algeria (973 domande primarie e 15 secondarie) e la Siria (371 domande primarie e 533 secondarie).

Casi liquidati in prima istanza

Nel 2020 la SEM ha liquidato in prima istanza 17 223 domande d’asilo. 5409 persone hanno ottenuto l’asilo, elevando la quota di riconoscimento (concessione dell’asilo) al 33,3 per cento (2019: 31,2%). La quota di protezione (concessione dell’asilo e ammissione provvisoria successivamente a una decisione di prima istanza) è stata pari al 61,8 per cento (2019: 59,3%). La SEM ha inoltre continuato a ridurre il numero di casi pendenti in prima istanza. Il numero di casi pendenti da trattare secondo la vecchia legge è stato ridotto di 5189 unità per attestarsi a 425 casi. Alla fine dell’anno vi erano ancora 3852 casi di asilo pendenti in prima istanza, il che corrisponde al livello più basso dall’introduzione dell’attuale metodo di rilevazione nel 1994.

Nel 2020, 1051 persone hanno lasciato volontariamente la Svizzera (2019: 1631). 1518 persone sono state allontanate verso il loro Paese d’origine o verso un Paese terzo (2019: 2985) e 715 verso uno Stato Dublino (2019: 1521). Il calo del numero di partenze è una conseguenza della pandemia di COVID-19 e delle restrizioni dell’entrata e del traffico aereo che ne conseguono.

Reinsediamento

Il 29 maggio 2019 il Consiglio federale ha adottato un piano di attuazione del programma di reinsediamento, che prevede il proseguimento della politica della Svizzera in questo settore. In virtù di questo piano il Consiglio federale deve stabilire su base biennale un contingente esatto di persone da reinsediare, oscillante di volta in volta tra 1500 e 2000 rifugiati. Per il periodo 2020-2022 questo contingente è di al massimo 1600 rifugiati particolarmente vulnerabili. Nel 2020 l’attuazione del programma è stata fortemente condizionata dalle restrizioni d’entrata legate al coronavirus – le entrate sono state interamente sospese durante parecchi mesi. Nel 2020 nel contesto del reinsediamento sono state accolte 330 persone.

Dublino

Nel 2020 la Svizzera ha accolto 70 richiedenti l’asilo minorenni non accompagnati (RMNA) giunti direttamente da campi profughi greci. Questi RMNA avevano tutti dei parenti in Svizzera e hanno potuto ottenere la protezione del nostro Paese nel quadro del regolamento Dublino III. Accogliendo una ventina di bambini e ragazzi, la Svizzera ha inoltre partecipato all’operazione coordinata a livello europeo per l’evacuazione di 400 minorenni dopo l’incendio nel campo profughi di Moria, sull’isola greca di Lesbo.

Domande d’asilo: prospettive per il 2021

Sulla base degli sviluppi più probabili per il 2021, la SEM prevede per l’anno corrente circa 15 000 (± 1500) nuove domande d’asilo. Alla luce dei numerosi focolai di crisi e di conflitti in Medio Oriente e sul continente africano, il potenziale migratorio resta elevato; non si può pertanto escludere un nuovo aumento delle domande d’asilo nel 2021, ma al tempo stesso non si può nemmeno escludere un nuovo calo dovuto alle misure per contenere i contagi da COVID-19.

Fonte: https://www.sem.admin.ch/sem/it/home/sem/medien/mm.msg-id-82180.html


  • -

Ong: basta rimpatri forzati dalla Svizzera all’Etiopia

Il 27 gennaio 2021 la Segreteria di Stato della migrazione avrebbe organizzato un volo per Addis Abeba con cinque richiedenti asilo a bordo. Ma la violenza etnica continua

Diverse Ong chiedono la fine immediata dei rimpatri forzati dalla Svizzera all’Etiopia. Il 27 gennaio, stando a un comunicato della sezione vodese della Lega svizzera per i diritti umani, la Segreteria di Stato della migrazione (Sem) ha organizzato un volo per Addis Abeba con cinque richiedenti asilo a bordo.

La situazione in Etiopia è però considerata particolarmente precaria da molte organizzazioni non governative come Amnesty International o l’Organizzazione svizzera aiuto ai rifugiati (OSAR), ricorda la Lega. Le espulsioni verso un Paese in preda alla violenza etnica mettono in pericolo l’integrità dei migranti, si legge ancora nella nota che chiede di rivedere l’accordo di riammissione firmato nel 2018 tra Svizzera e Etiopia.

Fonte:

https://www.laregione.ch/svizzera/svizzera/1489256/svizzera-etiopia-ong-rimpatri-stato


  • -

Bosnia Erzegovina, la disperazione lungo la rotta balcanica: “Sto impazzendo dal freddo”, “Non si può più aspettare”

Situazione disumana al campo di Lipa, nel Nord-Ovest del Paese. Abbondanti nella neve con temperature a -10°C. A rischio la vita di profughi in condizioni estreme.

Si aggrava sempre di più, anche per il peggioramento delle condizioni meteorologiche, l’emergenza umanitaria per i migranti bloccati in una situazione disumana al campo di Lipa, nel Nord-Ovest della Bosnia e Erzegovina. Abbondanti nevicate e temperature che scendono fino a -10°C mettono a rischio la vita di circa 900 persone che vivono nell’insediamento in condizioni estreme. Ad oggi, infatti, sono state montate, da parte dell’esercito bosniaco, solamente una dozzina di tende non ancora riscaldate che danno riparo notturno a circa metà di queste persone. L’altra metà continua a dormire in rifugi improvvisati. Le condizioni igieniche sono disastrose, dal momento che mancano completamente i servizi igienici, l’acqua potabile e un sistema fognario. Non ci sono nemmeno i collegamenti elettrici, le strade di accesso al campo sono ghiacciate e difficilmente percorribili, e l’altopiano di Lipa è di fatto isolato.

“Fa troppo freddo, sto impazzendo” è il disperato grido di aiuto di Ali, uno degli ospiti del campo proveniente dal Pakistan. Monsignor Komarica, vescovo di Banja Luka ha lanciato un appello chiedendo a tutti i rappresentanti politici che possono prendere decisioni di “lavorare insieme, con l’aiuto materiale della comunità internazionale, per risolvere questa catastrofe umanitaria in modo positivo ed efficace, il prima possibile”.

Incomprensibile la scelta del governo bosniaco. Rimane difficile comprendere la decisione del governo della Bosnia e Erzegovina di trasformare Lipa in un campo permanente pur sapendo che serviranno molte settimane per raggiungere degli standard minimi di sicurezza, e il rifiuto di ricollocare i migranti in strutture più pronte e più adatte all’inverno a seguito anche delle forti proteste delle comunità locali interessate. Anche l’Unione Europea chiede che a Lipa vengano rispettati i diritti umani ed ha stanziato nuovi fondi, oltre quelli già messi a disposizione, per poter migliorare le condizioni del campo, ma senza un esito concreto immediato.

Fermare la prassi dei respingimenti. Si rende così necessario far cessare le prassi di respingimenti violenti sulla frontiera bosniaco-croata e ridiscutere le procedure e le politiche migratorie del Paese e della regione, per sviluppare un sistema che tuteli maggiormente la vita e i diritti delle persone in transito o dei richiedenti asilo, procedure più snelle e sicure per il transito verso l’Unione Europea dei migranti, soprattutto di quelli in condizioni più vulnerabili, anche grazie a nuovi corridoi umanitari. Le persone in transito lungo la Rotta Balcanica sono infatti spesso in fuga da scenari di guerra e persecuzione, ed hanno pieno diritto alla protezione internazionale lungo il proprio percorso migratorio.

Fonte: https://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2021/01/15/news/bosnia_erzegovina-282671850/


  • -

Asilo: revoca dell’ammissione provvisoria

In una sentenza di principio1, il Tribunale amministrativo federale stabilisce che in caso di revoca dell’ammissione provvisoria la Segreteria di Stato della migrazione deve sempre applicare il principio di proporzionalità. Constata inoltre che nel corso degli anni l’ammissione provvisoria ha subito considerevoli adeguamenti legislativi intesi a migliorare lo statuto delle persone ammesse a questo titolo.

La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) verifica periodicamente se le condizioni per l’ammissione provvisoria sono ancora soddisfatte; se questi presupposti non sono più adempiuti, revoca l’ammissione provvisoria e ordina l’esecuzione dell’allontanamento. Per costante giurisprudenza, l’ammissione provvisoria può essere revocata, in linea di massima, soltanto se l’esecuzione dell’allontanamento è lecita, se il cittadino straniero interessato ha la possibilità di trasferirsi in uno Stato terzo o di rientrare nel suo Paese d’origine o nell’ultimo Paese di residenza e se l’allontanamento è ragionevolmente esigibile. Tocca dunque all’autorità competente verificare che queste tre condizioni siano cumulativamente adempiute. Dopo aver esaminato il sussistere di queste condizioni, la SEM deve ancora soppesare gli interessi privati e pubblici in presenza.

Costante evoluzione
Nella sua sentenza di principio, il Tribunale amministrativo federale (TAF) ripercorre l’evoluzione dell’istituto dell’ammissione provvisoria, la quale conferisce viepiù prerogative e sottolinea che l’esame al quale la SEM deve procedere in caso di revoca di tale statuto differisce da quello da effettuarsi al momento della concessione. Difatti, la perdita del beneficio dell’ammissione provvisoria, che dal punto di vista del diritto di soggiorno può aver costituito la base per la pianificazione del proprio futuro, può comportare cambiamenti incisivi nella situazione di persone che soggiornano legalmente da molti anni. Su questi presupposti, il Tribunale ha sancito che il principio di proporzionalità, già applicabile in materia di revoca dei permessi di soggiorno, deve essere considerato anche nelle procedure di revoca dell’ammissione provvisoria ai sensi dell’articolo 84 capoverso 2 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI).

Applicazione del principio di proporzionalità nella fattispecie
Nella fattispecie, dopo aver soppesato i sussistenti interessi, il Tribunale ha ritenuto che l’ammissione provvisoria non deve essere revocata, considerati in particolare l’età dell’interessato, la durata del suo soggiorno nel nostro Paese, il suo livello di integrazione e il fatto che è incensurato e non è oggetto di procedure esecutive né di atti di carenza di beni.

Questa sentenza è definitiva e pertanto non può essere impugnata dinanzi al Tribunale federale.

Fonte: https://www.bvger.ch/bvger/it/home/media/medienmitteilungen-2020/asylurteilzuraufhebungdervorlaufigenaufnahme.html


  • -

Drammatico naufragio al largo della Libia causa la morte di oltre 70 persone

Un devastante naufragio ha causato la morte di almeno 74 migranti oggi (12/11) al largo di Khums, in Libia. Si tratta dell’ultima di una serie di tragedie che hanno coinvolto almeno altri otto naufragi nel Mediterraneo centrale dal primo ottobre.

L’imbarcazione trasportava oltre 120 persone, tra cui donne e bambini. Quarantasette sopravvissuti sono stati portati a riva dalla Guardia Costiera libica e da pescatori, 31 corpi sono stati recuperati. Proseguono le ricerche delle vittime.

Altre 19 persone sono morte negli ultimi due giorni: tra le vittime anche due bambini annegati dopo che le due barche sui cui si trovavano si sono rovesciate. La nave Open Arms – l’unica nave di una ONG attualmente attiva nel Mediterraneo centrale – ha salvato più di 200 persone in tre operazioni.

“La perdita di vite umane nel Mediterraneo è una manifestazione dell’incapacità degli Stati di intraprendere un’azione decisiva per dispiegare un sistema di ricerca e soccorso quanto mai necessario in quella che è la rotta più mortale del mondo”, ha detto Federico Soda, capo missione dell’OIM Libia.

“Da tempo chiediamo un cambiamento nell’approccio, evidentemente impraticabile, seguito nei confronti della Libia e del Mediterraneo. Non dovrebbero essere più riportate persone a Tripoli e si dovrebbe dar vita al più presto a un meccanismo di sbarco chiaro e prevedibile, a cui possano far seguito delle azioni di solidarietà degli altri Stati. Migliaia di persone vulnerabili continuano a pagare il prezzo dell’inazione, sia in mare sia sulla terraferma”.

Quest’anno almeno 900 persone sono annegate nel Mediterraneo nel tentativo di raggiungere le coste europee, alcune a causa di ritardi nei soccorsi. Più di 11.000 altri migranti sono stati riportati in Libia, in un paese dove possono rischiare di subire violazioni dei diritti umani, detenzione, abusi, tratta e sfruttamento, come documentato dalle Nazioni Unite.

Il peggioramento delle condizioni umanitarie dei migranti detenuti in centri sovraffollati, i diffusi arresti arbitrari e la detenzione, le estorsioni e gli abusi sono allarmanti. In assenza di ogni sicurezza per i migranti riportati nel Paese, la zona di ricerca e soccorso libica deve essere ridefinita per consentire agli attori internazionali di condurre operazioni di salvataggio.

Fonte: https://italy.iom.int/it/notizie/drammatico-naufragio-al-largo-della-libia-causa-la-morte-di-oltre-70-persone


  • -

OIM e WFP: Il Coronavirus potrebbe spingere ancora più persone a spostarsi per necessità mentre la fame aumenta tra migranti e sfollati

COMUNICATO CONGIUNTO OIM-WFP

La fame globale e gli sfollamenti di popolazione – entrambi già a livelli record quando ha colpito il Covid-19 – potrebbero subire un’impennata, con migranti e quanti vedono diminuire il flusso delle rimesse che cercano disperatamente lavoro per sostenere le proprie famiglie.

Il rapporto, il primo nel suo genere, pubblicato oggi dall’Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) e l’agenzia ONU World Food Programme (WFP), mostra come la pandemia abbia fatto aumentare l’insicurezza alimentare e la vulnerabilità per i migranti, per le famiglie che contano sulle rimesse dall’estero e per le comunità costrette ad abbandonare le proprie abitazioni a causa di conflitti, violenze e calamità.

Le due agenzie ONU avvertono che il costo economico e sociale della pandemia potrebbe essere devastante e fanno appello al mondo perché ciò si eviti, rafforzando il sostegno alla risposta ai bisogni umanitari immediati e in crescita, affrontando l’impatto socioeconomico della crisi e facendo in modo che i più vulnerabili non siano dimenticati.

Leggi QUI il rapporto

Fonte: https://italy.iom.int/it/notizie/oim-e-wfp-il-coronavirus-potrebbe-spingere-ancora-più-persone-spostarsi-necessità-mentre-la


  • -

Statistiche dei procedimenti retti dalla nuova legge sull’asilo

A 18 mesi dall’entrata in vigore della revisione della legge sull’asilo, i tassi di liquidazione del Tribunale amministrativo federale risultano sostanzialmente identici a quelli registrati dopo il primo anno.

A 18 mesi dall’introduzione della modifica della legge sull’asilo, entrata in vigore il 1o marzo 2019, il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha ricevuto complessivamente 6070 ricorsi in materia d’asilo. I due terzi (4033 ricorsi) riguardavano ancora il diritto previgente, mentre in 1697 casi tornavano applicabili le disposizioni di nuova introduzione.

Rispetto dei termini
La revisione della legge ha imposto al tribunale anche nuovi termini. Il termine a disposizione del TAF per il trattamento dei ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito (e in particolare delle procedure Dublino) o casi di richiedenti provenienti da Paesi sicuri è di cinque giorni lavorativi. Nella procedura celere, il TAF ha a disposizione 20 giorni di calendario, ma il legislatore ha stabilito che questi termini possono essere superati di alcuni giorni in presenza di motivi fondati (art. 109 cpv. 4 LAsi).

Casi pendenti e tipi di esito
Il TAF è riuscito a ridurre ulteriormente il cumulo di vecchi casi tutt’ora pendenti, ma rispetto al precedente rendiconto relativo ai primi 12 mesi dalla modifica di legge, le procedure ricorsuali pendenti rette dal nuovo diritto sono aumentate di 70 unità. L’accumulo è riconducibile in particolare ad un aumento della mole di lavoro per le procedure ampliate, ambito in cui si sono registrati 163 nuovi ricorsi e 58 casi liquidati.

Il tipo di esito, invece, è rimasto praticamente invariato. Nel periodo considerato (18 mesi) è stato respinto il 69 per cento dei ricorsi.

Fonte: https://www.bvger.ch/bvger/it/home/media/medienmitteilungen-2020/statistikenzudenverfahrennachrevidiertemasylgesetz.html


Ricerca