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Ahmed H., 23 anni, cittadino somalo di etnia abgaal, cresciuto a Mogadischu, celibe, senza formazione né reddito, decide di lasciare la Somalia per chiedere asilo in Europa.

 

Gli stranieri che hanno intenzione di chiedere protezione in Svizzera possono presentare la domanda d’asilo presso ogni rappresentanza diplomatica o consolare svizzera, a ogni passaggio di frontiera e agli aeroporti della Svizzera. Quando la domanda è presentata a una rappresentanza svizzera, l’autorizzazione d’entrata è tuttavia rilasciata soltanto se l’interessato fornisce validi motivi di fuga e dimostra contemporaneamente di avere relazioni con la Svizzera. Ai passaggi di frontiera, l’entrata è autorizzata soltanto se l’interessato espone motivi plausibili di una persecuzione rilevante ai sensi della concessione dell’asilo e il viaggio fino alla frontiera svizzera si è svolto senza soggiorni intermedi non indispensabili. Quasi il 90 per cento dei richiedenti l’asilo entra illegalmente in Svizzera per evitare il rischio di vedersi negata l’entrata in Svizzera da una rappresentanza diplomatica o consolare oppure a un passaggio di frontiera. Se una persona viene fermata mentre tenta di entrare illegalmente in Svizzera, è rispedita nel Paese limitrofo. Di norma, infatti, i richiedenti l’asilo non sono minacciati in nessuno dei quattro Paesi limitrofi della Svizzera.

Come è arrivato in Svizzera?
Il 27 febbraio, Ahmed H. lascia la sua città, senza documenti di viaggio, alla volta di Nairobi. Nella capitale keniana prende un volo a destinazione Roma, organizzato da un complice. Il 22 marzo entra illegalmente in Svizzera.

Indipendentemente da come sono entrati in Svizzera, tutti i richiedenti l’asilo devono annunciarsi presso uno dei ciinque Centri di registrazione (CRP) della Segreteria di Stato della migrazione a Chiasso, Vallorbe, Basilea, Altstätten o Kreuzlingen. All’arrivo nel centro di registrazione, i richiedenti l’asilo devono declinare i dati personali che vengono registrati. In un successivo interrogatorio devono indicare le loro relazioni personali e familiari e spiegare sommariamente i motivi della richiesta d’asilo. In tale occasione sono loro prese le impronte digitali e scattate fotografie. Grazie a tali dati segnaletici è possibile verificare se le persone in questione hanno già presentato una domanda d’asilo in Svizzera, eventualmente sotto un altro nome. La procedura presso il centro di registrazione dura mediamente da cinque a dieci giorni. In caso di domande palesemente immotivate o abusive, ma anche di domande chiaramente accettabili, si può ricorrere a una procedura accelerata. In tali casi, è lo stesso centro di registrazione che decide l’esecuzione dell’allontanamento, rispettivamente l’accettazione della domanda d’asilo. Gli altri richiedenti l’asilo sono invece assegnati a un Cantone fino alla conclusione della procedura d’asilo.

Cosa ha dichiarato in occasione dell’interrogatorio presso il centro di registrazione?
Ahmed H. invia la domanda d’asilo al Centro di registrazione e di procedura di Vallorbe il 25 marzo. Nel corso del breve interrogatorio, Ahmed H. ammette esplicitamente di aver lasciato il suo instabile Paese per motivi economici e politici. Non consegna agli atti alcun documento d’identità. Il 28 marzo, Ahmed H. è assegnato, per la durata della procedura d’asilo, al Cantone di Ginevra.

La competente autorità cantonale o, in casi speciali, la Segreteria di Stato della migrazione procede all’audizione del richiedente sui motivi d’asilo. Durante tale audizione, il richiedente l’asilo deve esporre nella maniera più precisa e completa possibile i motivi della minaccia. Gli viene offerta la possibilità di comprovare con documenti le sue affermazioni. Domande mirate hanno lo scopo di evidenziare eventuali contraddizioni. A tali audizioni sono presenti interpreti e rappresentanti delle istituzioni di soccorso riconosciute. L’audizione è consegnata in un verbale e ritradotta in una lingua comprensibile al richiedente l’asilo. Le affermazioni sono infine verificate dalla SEM. Il verbale dell’audizione è un elemento importante ai fini della valutazione della domanda d’asilo.

Cosa ha dichiarato in occasione dell’audizione?
Il 17 aprile, un auditore del CRP di Vallorbe, nell’ambito del secondo interrogatorio, procede all’audizione circostanziata di Ahmed H. sui motivi che lo hanno spinto a lasciare il suo Paese. Le sue dichiarazioni messe a verbale corrispondono a quelle fornite in occasione del primo interrogatorio presso il centro di registrazione. Ha sempre vissuto a Mogadiscio in condizioni precarie (nessuna formazione e dunque nessun reddito, alimentazione insufficiente e nessun accesso alle cure mediche). La guerra civile nel suo Paese non ha certo contribuito a migliorare la sua situazione. Perché ha deciso di venire proprio in Svizzera? Un suo zio vive nel Canton Vaud.

La Sezione Analisi, composta dal Servizio Informazione sui paesi e analisi della situazione e dal Servizio LINGUA, è subordinata alla Divisione principale Procedura d’asilo ed è rappresentata a Berna-Wabern.

Servizio Informazione sui paesi e analisi della situazione
È possibile curare il diabete di tipo I e II a Luanda? In Libia esiste un’organizzazione chiamata Abnaa Libya? Nelle prigioni di Welikada in Sri Lanka esiste un settore per le donne? Ogni giorno gli esperti del Servizio Informazione sui paesi e analisi della situazione (IPAS) sono chiamati a rispondere a decine di domande del genere. Si tratta di domande che sorgono nel corso del trattamento di una domanda d’asilo. Le informazioni fornite dall’IPAS sono di fondamentale importanza per la valutazione sia della domanda d’asilo sia della situazione nel Paese d’origine del richiedente l’asilo. Il compito principale dell’IPAS è dunque procurare e trasmettere informazioni sui circa 120 Paesi d’origine delle persone che hanno chiesto asilo alla Svizzera. Gli esperti dell’IPAS rispondono a domande puntuali, offrono aiuto per le ricerche, forniscono rapporti sulla situazione attuale nei Paesi d’origine dei richiedenti l’asilo. L’IPAS si occupa inoltre dell’analisi di documenti d’identità e di documenti.

Servizio LINGUA
Quando la provenienza di un richiedente l’asilo non è nota o è dubbia, esiste la possibilità di far capo al Servizio LINGUA per chiarire il Paese o la regione d’origine o l’ambiente di socializzazione. Tali chiarimenti si rendono necessari perché in Svizzera vi sono numerosi stranieri che non dichiarano la loro identità e/o il loro Paese d’origine alle autorità. Con l’aiuto di esperti esterni indipendenti, il Servizio LINGUA determina l’area di socializzazione del richiedente e consegna i risultati delle indagini in una perizia. Le perizie del Servizio LINGUA si fondano su un’analisi linguistica della lingua parlata dal richiedente l’asilo e su un’analisi geografico-culturale delle conoscenze del richiedente l’asilo. Tali perizie possono accelerare la procedura d’asilo. Se la provenienza indicata dal richiedente l’asilo è confermata, questi può far valere prima e con meno difficoltà i suoi diritti. Nell’ambito dell’esecuzione dell’allontanamento, tali perizie agevolano l’ottenimento dei documenti sostitutivi necessari all’allontanamento stesso.

Il collaboratore scientifico incaricato di trattare la domanda d’asilo di Ahmed H. confronta le dichiarazioni fatte da Ahmed H. con le informazioni sulla Somalia di cui dispone la SEM. Ne conclude che non v’è alcun motivo per dubitare dell’origine somala del richiedente l’asilo.

La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) decide in base alla situazione individuale se va concesso l’asilo, se la domanda d’asilo deve essere respinta o se esistono i presupposti che giustificano l’ammissione provvisoria. Una decisione di non concedere l’asilo consta di tre parti: nella prima gli elementi addotti dal richiedente l’asilo sono riassunti in un’esposizione dei fatti. Nei considerandi è spiegato perché al richiedente non può essere concesso l’asilo in Svizzera. In merito va esaminato il pericolo che il richiedente l’asilo incorre nel suo Paese. Molto importante è la valutazione della credibilità e della rilevanza sotto il profilo dell’asilo degli elementi addotti dal richiedente. Nella terza parte della decisione si tratta di esaminare se l’allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile o possibile (LStr). Il richiedente cui è stata respinta la domanda d’asilo può, entro 30 giorni o 5 giorni lavorativi se si tratta d’una decisione di non-entrata in merito (NEM), presentare ricorso contro la decisione di prima istanza davanti al Tribunale amministrativo federale.

Quali sono le decisioni concrete?
Ahmed H. ha lasciato Mogadiscio a causa delle difficili condizioni di vita e per fuggire l’instabile situazione creatasi con la guerra civile. Alla luce della legge svizzera sull’asilo la motivazione della sua domanda d’asilo non è valida. Ai sensi dell’articolo 3 della legge sull’asilo, la persecuzione o l’esposizione a pericolo deve avere un carattere individuale. Nella sua domanda d’asilo, Ahmed H. parla soltanto della situazione generale che in Somalia concerne (quasi) tutti. Nemmeno vi sono i presupposti per una persecuzione statale o quasi statale (vale a dire ad opera di una parte dello Stato autonoma). Anche il Tribunale amministrativo federale nega, per quanto concerne l’attuale situazione vigente in Somalia, l’esistenza di tali presupposti. Di conseguenza la domanda d’asilo è respinta. Quando una domanda d’asilo viene respinta, la Segreteria di Stato della migrazione esamina se l’esecuzione dell’allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile o possibile. L’allontanamento è ammissibile visto che Ahmed H. non adempie la qualità di rifugiato. Per giunta, al suo rientro in patria, Ahmed H. non sarebbe sottoposto né a tortura né a pene o trattamento inumani o degradanti (art. 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali [CEDU]). L’esecuzione dell’allontanamento non è ragionevolmente esigibile in particolare se implica per lo straniero un’esposizione concreta a pericolo (art. 83 LStr). Per quanto riguarda Ahmed H., la Segreteria di Stato della migrazione, in considerazione della particolare situazione, dispone l’ammissione provvisoria, limitata a 12 mesi e controllata regolarmente. Una tale ammissione è provvisoria perché viene revocata non appena cessano di esistere le premesse che l’hanno giustificata. Se Ahmed H. lascia volontariamente la Svizzera oppure se il suo rientro a Mogadiscio diventa ragionevolmente esigibile, l’UFM ritira ad Ahmed H. il permesso di dimora in Svizzera.

Secondo l’esperienza soltanto al 10 per cento circa dei richiedenti l’asilo è riconosciuto lo statuto di rifugiato. Infatti la stragrande maggioranza dei richiedenti l’asilo non soddisfa i criteri per il riconoscimento della qualità di rifugiato, definiti nella legge sull’asilo. Se, dopo un esame approfondito, respingono la domanda d’asilo, le autorità stabiliscono un termine adeguato entro il quale il richiedente deve lasciare la Svizzera. Nel caso di una decisione materiale, tale termine dura di norma due mesi, visto che le autorità considerano anche la situazione personale del richiedente. Nel caso di una decisione di non entrata nel merito, il termine è molto più breve. La SEM agevola il rimpatrio di chi ha bisogno di aiuto e offre un sostegno anche al Cantone competente per il rimpatrio.

Cosa succederà ora?

Ahmed H. ha accettato la decisione della SEM. È grato al Governo svizzero che gli ha concesso il diritto provvisorio di rimanere in Svizzera, almeno fino a quando la situazione nel suo Paese d’origine, la Somalia, non migliorerà.


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