Trasferimenti Dublino verso la Bulgaria: nessuna carenza sistemica, ma valutazione caso per caso

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Trasferimenti Dublino verso la Bulgaria: nessuna carenza sistemica, ma valutazione caso per caso

Il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha esaminato la situazione dei richiedenti l’asilo accolti in Bulgaria nell’ambito dei trasferimenti Dublino, e stabilito che la procedura d’asilo e le condizioni di accoglienza non presentano carenze sistemiche tali da giustificare la completa sospensione dei rinvii verso questo Paese. Occorre piuttosto valutare caso per caso se è necessario o no rinunciare al trasferimento di un richiedente.

Dopo aver chiesto asilo in Bulgaria, una cittadina dello Sri Lanka è arrivata in Svizzera per presentare una nuova domanda d’asilo. Ritenendo che non vi fossero motivi contrari al suo trasferimento in Bulgaria, la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha emesso una decisione di non entrata nel merito Dublino. Tale decisione è cresciuta in giudicato. Successivamente l’interessata ha presentato una domanda di riesame affermando di soffrire di un disturbo post traumatico da stress che in Bulgaria non poteva essere adeguatamente curato, di temere di non poter più beneficiare delle prestazioni ordinarie poiché la sua domanda era già stata respinta dalle autorità bulgare e di rischiare addirittura di essere incarcerata ed esposta a condizioni inumane o di essere rimpatriata in violazione del principio di non respingimento.

Adito dall’interessata con un ricorso interposto contro la reiezione della domanda di riesame decisa dalla SEM, il TAF ha esaminato approfonditamente la situazione generale dei richiedenti l’asilo in Bulgaria e la situazione individuale dell’interessata.

Nessuna carenza sistemica
Fondandosi su diversi rapporti, il TAF ha stabilito che le carenze indubbiamente preoccupanti che caratterizzano la procedura d’asilo e le condizioni di accoglienza in Bulgaria non sono tuttavia sufficientemente gravi per essere considerate carenze sistemiche giustificanti la completa sospensione dei rinvii verso tale Paese.

Situazione dei richiedenti particolarmente vulnerabili
In assenza di carenze sistemiche, il TAF ha ritenuto che una rinuncia generale al trasferimento dei richiedenti particolarmente vulnerabili verso la Bulgaria non sarebbe giustificata. Tuttavia, il trasferimento di questi richiedenti presuppone una valutazione dettagliata di ogni singolo caso, al fine di escludere che al momento del ritorno in Bulgaria un richiedente possa subire trattamenti inumani e degradanti. Tale valutazione può anche sfociare sulla richiesta di concrete e previe garanzie da parte delle autorità bulgare.

Esame del caso individuale
Nella fattispecie, la vulnerabilità particolare della ricorrente ha giustificato la rinuncia al suo trasferimento verso la Bulgaria. A questo riguardo, il TAF ha tenuto conto non solo delle fragili condizioni di salute dell’interessata, ma anche dello stadio in cui si trova la sua procedura d’asilo in Bulgaria, delle possibilità di presa in carico sanitaria e, più in generale, delle condizioni di accoglienza (o di detenzione) alle quali si troverebbe confrontata al momento del ritorno in tale Paese.

Vedi sentenza (francese): Sentenza F-7195/2018

Fonte: https://www.bvger.ch/bvger/it/home/media/medienmitteilungen-2020/dublin-ueberstellungennach_bulgarien.html


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