Asilo: il Tribunale amministrativo federale rispetta sostanzialmente i nuovi termini
Nel primo anno di applicazione della riveduta legge sull’asilo, il Tribunale amministrativo federale ha rispettato i termini di trattamento nel 70 per cento dei casi. In un altro 20 per cento dei casi i termini sono stati superati soltanto di pochi giorni. Il tribunale ha rinviato alla Segreteria di Stato della migrazione per nuovo giudizio il 15 per cento dei ricorsi soggetti al nuovo diritto.
Il 1o marzo 2019 è entrata in vigore la riveduta legge sull’asilo, la quale prevede che gran parte delle domande (procedura celere o procedura Dublino) deve essere trattata con giudizio definitivo entro 140 giorni. Nei casi in cui sono ancora necessari ulteriori accertamenti, il richiedente è attribuito a un Cantone (procedura ampliata).
Il rispetto dei termini è prioritario
Il termine a disposizione del Tribunale amministrativo federale (TAF) per l’evasione dei ricorsi interposti contro decisioni di non entrata nel merito (e in particolare delle procedure Dublino) o casi di richiedenti provenienti da Paesi sicuri è di cinque giorni lavorativi. Nella procedura celere, il TAF ha a disposizione 20 giorni di calendario, ma il legislatore ha stabilito che questi termini possono essere superati di alcuni giorni in presenza di motivi fondati (art. 109 cpv. 4 LAsi).
Per il TAF, il rispetto dei termini di evasione brevi previsti dalla legge è altamente prioritario. I termini decorrono a contare dall’arrivo del ricorso, mentre i termini per la circolazione nel collegio giudicante sono stati ridotti a 1-3 giorni. Nei casi in cui sono necessari ulteriori accertamenti la legge prescrive il passaggio alla procedura ampliata.
Aumento dei rinvii alla SEM
Nel periodo compreso tra il 1o marzo 2019 e il 29 febbraio 2020, il tasso di rinvio nelle procedure previste dalle nuove disposizioni della legge sull’asilo si attestava al 15 per cento, a fronte del 6,5 per cento che si registrava nei «vecchi dossier». Nella stragrande maggioranza dei casi la decisione è stata cassata, poiché la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) non aveva accertato i fatti in modo sufficiente, soprattutto quanto al motivo della domanda d’asilo. La seconda causa più frequente consisteva nell’insufficiente accertamento dei problemi di salute dei richiedenti.
Fonte: https://www.bvger.ch/bvger/it/home/media/medienmitteilungen-2020/mm-asylbilanz-0320.html